v i g i l a n z a

Art. 5. V i g i l a n z a1.Il Ministero delle finanze esercita la vigilanza sui concessionari della riscossione al fine di assicurare la regolarita', la tempestivita', l'efficienza e l'efficacia del servizio della riscossione, fermi restando gli altri controlli previsti da leggi e regolamenti, sui predetti soggetti.
2.Nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza il Ministero delle finanze emana istruzioni e, per fini specifici, puo' impartire disposizioni ai concessionari.
3.L'amministrazione finanziaria puo' effettuare controlli nei confronti dei concessionari, anche avvalendosi della Guardia di finanza e tramite ispezioni ed acquisizione di copie di atti e documenti.
Entrata in vigore il 27 aprile 1999

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