(requisiti soggettivi).

Art. 5. (Requisiti soggettivi).1.Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in eta' potenzialmente fertile, entrambi viventi.
Entrata in vigore il 15 luglio 2005
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