(strutture autorizzate).
Art. 10. (Strutture autorizzate).1.Gli interventi di procreazione medicalmente assistita sono realizzati nelle strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni e iscritte al registro di cui all'articolo 11.2.Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono con proprio atto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a)i requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture;b)le caratteristiche del personale delle strutture;c)i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse;d)i criteri per lo svolgimento dei controlli sul rispetto delle disposizioni della presente legge e sul permanere dei requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture.
a)i requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture;b)le caratteristiche del personale delle strutture;c)i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse;d)i criteri per lo svolgimento dei controlli sul rispetto delle disposizioni della presente legge e sul permanere dei requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture.