Disposizioni sulla formazione in materia sanitaria e sui medici di medicina generale

Art. 12.Disposizioni sulla formazione in materia sanitaria e sui medici di medicina generale1.Per consentire agli atenei una migliore organizzazione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, il termine di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 9 maggio 2018, n. 58, decorre dalla sessione di esame del mese di luglio 2021. Alle prove di esame relative agli anni 2019 e 2020 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445.
2.All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al comma 547, le parole: "I medici in formazione specialistica iscritti all'ultimo anno del relativo corso" sono sostituite dalle seguenti: "I medici e i medici veterinari iscritti all'ultimo anno del corso di formazione specialistica nonche', qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso";
b)al comma 548, dopo le parole: "dei medici", ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: "e dei medici veterinari";
c)dopo il comma 548 sono inseriti i seguenti:
"548-bis. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, possono procedere fino al 31 dicembre 2021 all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma 547, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea relativamente al possesso del titolo di formazione medica specialistica. Il contratto non puo' avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi i periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e puo' essere prorogato una sola volta fino al conseguimento del titolo di formazione medica specialistica e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi. L'interruzione definitiva del percorso di formazione specialistica comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro. I medici e i medici veterinari specializzandi assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attivita' assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale. Essi svolgono attivita' assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attivita' professionalizzanti nonche' al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica e' a tempo parziale in conformita' a quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005. Con specifici accordi tra le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le universita' interessate sono definite le modalita' di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attivita' formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria. La formazione teorica compete alle universita'. La formazione pratica e' svolta presso l'azienda sanitaria o l'ente d'inquadramento, purche' accreditati ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999, ovvero presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Nel suddetto periodo gli specializzandi non hanno diritto al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368 del 1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall'azienda o dall'ente d'inquadramento, se inferiore a quello gia' previsto dal contratto di formazione specialistica, e' rideterminato in misura pari a quest'ultimo. A decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione medica specialistica, coloro che sono assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 548.
548-ter. L'assunzione di cui al comma 548-bis e' subordinata al previo accertamento delle seguenti condizioni:
a) preventiva definizione della programmazione dei fabbisogni di personale;
b) indisponibilita' di risorse umane all'interno dei medesimi aziende ed enti, anche in relazione al ricorso a tutti gli istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente;
c) assenza di valide graduatorie regionali di concorso pubblico o avviso pubblico, alle quali attingere per eventuali assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato;
d) in presenza delle graduatorie di cui alla lettera c), rifiuto dell'assunzione da parte dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie stesse;
e) indizione, nell'ipotesi di assenza di graduatorie, successivamente al 1° gennaio 2019, di procedure per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, risultate infruttuose, relative alle medesime funzioni".
3.Fino al 31 dicembre 2021 i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale e gia' risultati idonei al concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, che siano stati incaricati, nell'ambito delle funzioni convenzionali previste dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, nei dieci anni antecedenti alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l'accesso al corso di formazione specifica in medicina generale, accedono al predetto corso, tramite graduatoria riservata, senza borsa di studio. Accedono in via prioritaria all'iscrizione al corso coloro che risultino avere il maggior punteggio per anzianita' di servizio maturata nello svolgimento dei suddetti incarichi convenzionali, attribuito sulla base dei criteri previsti dall'accordo collettivo nazionale vigente per il calcolo del punteggio di anzianita' di servizio. I medici gia' iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale sono interpellati, in fase di assegnazione degli incarichi, comunque in via prioritaria rispetto ai medici di cui ai periodi precedenti. Il numero massimo di candidati ammessi al corso e' determinato entro i limiti consentiti dalle risorse di cui al successivo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, relativi alle ulteriori spese di organizzazione dei corsi di formazione specifica di medicina generale fino ad un massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, in relazione al corso 2019-2021, 2020, in relazione al corso 2020-2022, e 2021, in relazione al corso 2021-2023, si provvede col vincolo di pari importo delle disponibilita' finanziarie ordinarie destinate al fabbisogno sanitario standard nazionale, cui concorre lo Stato, con ripartizione tra le regioni sulla base delle effettive carenze dei medici di medicina generale calcolate sulla base del numero complessivo di incarichi pubblicati e rimasti vacanti. ((9))4.All'articolo 9 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al comma 1, quarto periodo, dopo le parole «corso di rispettiva frequenza» sono inserite le seguenti: «fatti salvi i periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368,»;
b)al comma 2, le parole «possono prevedere limitazioni del massimale di assistiti in carico ovvero organizzare i corsi a tempo parziale, prevedendo» sono sostituite dalle seguenti: «prevedono limitazioni del massimale degli assistiti in carico o del monte ore settimanale da definire nell'ambito dell'accordo collettivo nazionale, e possono organizzare i corsi anche a tempo parziale, garantendo».
5.Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 25 GIUGNO 2019, N. 60;
b)all'articolo 24, comma 3, sono abrogate le lettere d) ed e).
6.All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modifiche:
a)alla lettera b-quinquies) dopo le parole «sulla base di accordi regionali o aziendali» sono aggiunte le seguenti: «, potendo prevedere un incremento del numero massimo di assistiti in carico ad ogni medico di medicina generale nell'ambito dei modelli organizzativi multi professionali nei quali e' prevista la presenza oltre che del collaboratore di studio, anche di personale infermieristico e dello psicologo, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica»;
b)dopo la lettera m-ter) e' aggiunta la seguente: «m-quater) fermo restando quanto previsto dalla lettera 0a), prevedere modalita' e forme d'incentivo per i medici inseriti nelle graduatorie affinche' sia garantito il servizio nelle zone carenti di personale medico nonche' specifiche misure alternative volte a compensare l'eventuale rinuncia agli incarichi assegnati.».

---------------AGGIORNAMENTO (9)
La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto (con l'art. 1, comma 426) che "Il termine di cui all'articolo 12, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e' prorogato al 31 dicembre 2022".
Entrata in vigore il 31 dicembre 2020

Sentenze194


  • 1. TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2023-02-10, n. 202302280
    Provvedimento:
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    • annullamento di atti amministrativi·
    • art. 12 del Decreto Calabria (D.L. n. 35/2019)·
    • cessione della materia del contendere·
    • compensazione delle spese di giudizio·
    • concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale·
    • graduatoria riservata·
    • interesse sostanziale·
    • linee guida regionali per l'attuazione delle disposizioni art. 12 della legge 25/06/2019, n. 60·
    • principio di conservazione degli atti giuridici·
    • riparto dei posti per l'accesso al corso di Medicina generale

  • 2. TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2024-04-05, n. 202406603
    Provvedimento:
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    • annullamento di bando di ammissione a corso di formazione·
    • causa di incompatibilità come eccezione alla libertà di iniziativa economica·
    • compatibilità tra attività libero professionale e obblighi formativi·
    • decreto Calabria·
    • diritto fondamentale al lavoro e alla libertà di iniziativa economica·
    • giurisprudenza amministrativa sull'attività libero professionale dei medici in formazione·
    • interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni sulla incompatibilità·
    • orientamento della giurisprudenza amministrativa e delle corti europee·
    • tutela della formazione medica a tempo pieno e a tempo ridotto·
    • verifica in concreto della compatibilità tra attività libero professionale e frequenza del corso

  • 3. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-01-31, n. 202301099
    Provvedimento:
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    • ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale·
    • art. 11 del d.m. 7 marzo 2006·
    • art. 12, comma 3, del d.l. n. 35 del 2019·
    • compensazione delle spese processuali·
    • Decreto Calabria·
    • diritti dei medici in formazione·
    • incompatibilità delle attività libero-professionali·
    • interpretazione delle norme amministrative·
    • principio di stretta interpretazione delle cause di incompatibilità·
    • regime delle incompatibilità per medici in formazione

  • 4. TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2024-03-21, n. 202405662
    Provvedimento:
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    • accesso a corsi di formazione·
    • annullamento provvedimento amministrativo·
    • art. 12, comma 3 D.L. 35/2019·
    • art. 19, comma 5 bis, D.L. 76/2020·
    • assegnazione incarichi assistenza primaria·
    • compatibilità con attività professionale·
    • corso di formazione specifica in medicina generale·
    • diritti dei medici in formazione·
    • eccesso di potere·
    • esclusione da graduatoria·
    • graduatoria riservata·
    • graduatoria 'zone carenti·
    • incompatibilità con pubblico impiego·
    • mancata motivazione del provvedimento·
    • medici militari·
    • norme sull'assistenza sanitaria

  • 5. TAR Bologna, sez. II, sentenza breve 2023-12-19, n. 202300754
    Provvedimento:
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    • Compensazione spese·
    • Corso formazione medicina generale·
    • Diritto allo studio·
    • Graduatoria riservata·
    • Improcedibilità ricorso·
    • Ricorso annullamento avviso pubblico
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