Art 26

Art. 26.

Le miniere date in concessione devono essere tenute in attivita' tranne che, dal Ministro per l'economia nazionale, ((...)) sia consentita la sospensione dei lavori o la graduale esecuzione di essi.

La facolta' di consentire la sospensione dei lavori spetta, alla stessa autorita' alla quale e' attribuita la competenza al rilascio delle concessioni per la coltivazione di giacimenti minerali. Tale facolta' spetta in ogni caso all'ingegnere capo del Distretto minerario quando si tratti di sospensione per durata non superiore ad un anno.

Il concessionario deve coltivare la miniera con mezzi tecnici ed economici adeguati alla importanza del giacimento, e risponde di fronte allo Stato della regolare manutenzione di essa anche durante i periodi di sospensione dei lavori.
Entrata in vigore il 18 giugno 1994
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