Art 43

Art. 43.

La miniera che fu oggetto di rinuncia o di decadenza puo' essere nuovamente concessa.

Il nuovo concessionario ha diritto di servirsi delle opere, degli impianti e delle altre pertinenze necessarie alla coltivazione della miniera. Puo' altresi' ritenere gli oggetti destinati alla coltivazione, che possano essere separati senza pregiudizio della miniera, purche' ne corrisponda il prezzo al concessionario precedente ai termini dell'art. 36.

Entrata in vigore il 23 agosto 1927
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