Art 15
Art. 15.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 382))
Possono farsi piu' concessioni alla stessa persona.
Quando la concessione sia fatta ad una societa', tanto i rappresentanti quanto i dirigenti di essa devono essere di gradimento del Ministro per l'economia nazionale.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 382))
Possono farsi piu' concessioni alla stessa persona.
Quando la concessione sia fatta ad una societa', tanto i rappresentanti quanto i dirigenti di essa devono essere di gradimento del Ministro per l'economia nazionale.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 382))