Art 15

Art. 15.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 382))

Possono farsi piu' concessioni alla stessa persona.

Quando la concessione sia fatta ad una societa', tanto i rappresentanti quanto i dirigenti di essa devono essere di gradimento del Ministro per l'economia nazionale.

((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 382))
Entrata in vigore il 18 giugno 1994
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