(disposizioni penali)

Art. 30.(Disposizioni penali)1.Nel caso di trasmissioni radiofoniche o televisive che abbiano carattere di oscenita' il concessionario privato o la concessionaria pubblica ovvero la persona da loro delegata al controllo della trasmissione e' punito con le pene previste dal primo comma dell'articolo 528 del codice penale.
2.Si applicano alle trasmissioni le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.
3.Salva la responsabilita' di cui ai commi 1 e 2 fuori dei casi di concorso, i soggetti di cui al comma 1 che per colpa omettano di esercitare sul contenuto delle trasmissioni il controllo necessario ad impedire la commissione dei reati di cui ai commi 1 e 2 sono puniti, se nelle trasmissioni in oggetto e' commesso un reato, con la pena stabilita per tale reato diminuita in misura non eccedente un terzo.
4.Nel caso di reati di diffamazione commessi attraverso trasmissioni consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato, si applicano ai soggetti di cui al comma 1 le sanzioni previste dall'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.
5.Per i reati di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Per i reati di cui al comma 4 il foro competente e determinato dal luogo di residenza della persona offesa.
6.Sono puniti con le pene stabilite dall'articolo 5-bis del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, il titolare di concessione di cui all'articolo 16 o di concessione per servizio pubblico ovvero la persona dagli stessi delegata che violi le disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 17 e di cui al comma 2 dell'articolo 37 della presente legge. Le stesse pene si applicano agli amministratori della societa' titolare di concessione ai sensi dell'articolo 16 o di concessione per servizio pubblico o che comunque la controllano direttamente o indirettamente, che non trasmettano al Garante l'elenco dei propri soci.
7.L'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come sostituito dall'articolo 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e' sostituito dal seguente:
"Art. 195. - (Installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione senza concessione od autorizzazione - Sanzioni) 1.
Chiunque installa od esercita un impianto di telecomunicazione senza aver ottenuto la relativa concessione o autorizzazione e' punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 20.000.000.
2. Se il fatto riguarda impianti radioelettrici, si applica la pena dell'arresto da tre a sei mesi.
3. Se il fatto riguarda impianti di radiodiffusione sonora o televisiva, si applica la pena della reclusione da uno a tre anni. La pena e' ridotta alla meta' se trattasi di impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale.
4. Chiunque realizza trasmissioni, anche simultanee o parallele, contravvenendo ai limiti territoriali o temporali previsti dalla concessione, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
5. Il trasgressore e tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari al doppio dei canoni previsti per ciascuno dei collegamenti abusivamente realizzati relativamente al periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore ad un trimestre. Non si tiene conto, nella determinazione del canone, delle agevolazioni previste a favore di determinate categorie di utenti.
6. Indipendentemente dall'azione penale, l'Amministrazione puo' provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare o rimuovere l'impianto ritenuto abusivo ed a sequestrare gli apparecchi".
Nota all'art. 30 comma 1:
- Si riporta il testo dell'art. 528 del codice penale:
"Art. 528 (Pubblicazioni e spettacoli osceni). - Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, dieiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri soggetti osceni di qualsiasi specie, e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire quarantamila.
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio, anche se clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente.
Tale pena si applica inoltre a chi:
1) adopera qualsiasi mezzo di pubblicita' atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti indicati nella prima parte di questo articolo;
2) da' pubblici spettacoli teatrali e cinematografici ovvero audizioni o recitazioni pubblichen abbiano carattere di oscenita'.
Nel caso preveduto dal n. 2) la pena e' aumentata se il fatto e' commesso nonostante il divieto dell'autorita'".
Nota all'art. 30 comma 2:
- Si riporta il testo degli articoli 14 e 15 della legge n. 47/1948:
"Art. 14 (Pubblicazioni destinate all'infanzia o all'adolescenza). Le disposizioni dell'art. 528 del codice penale si applicano anche alle pubblicazioni destinate ai fanciulli ed agli adolescenti, quando, per la sensibilita' e impressionabilita' ad essi proprie, siano comunque idonee a offendere il loro sentimento morale od a costituire per essi incitamento alla corruzione, al delitto o al suicidio.
Le pene in tali casi sono aumentate.
Le medesime disposizioni si applicano a quei giornali e periodici destinati all'infanzia, nei quali la descrizione o l'illustrazione di vicende poliziesche e di avventure sia fatta, sistematicamente o ripetutamente, in modo da favorire di disfrenarsi di istinti di violenza e di indisciplina sociale.
"Art. 15 (Pubblicazioni a contenuto impressionante o raccapricciante). - Le disposizioni dell'art. 528 del codice penale si applicano anche nel caso di stampati i quali descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbre il comune sentimento della morale o l'ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti".
Nota all'art. 30 comma 4:
- Si riporta il testo dell'art. 13 della legge n. 47/1948:
"Art. 13 (Pene per la diffamazione). - Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a lire centomila".
Nota all'art. 30, comma 5:
- Si riporta il testo dell'art. 21 della legge n. 47/1948:
"Art. 21 (Competenza e forme del giudizio). - La cognizione dei reati commessi col mezzo della stampa appartiene al tribunale, salvo che non sia competente la corte di assise.
Non e' consentita la rimessione del procedimento al pretore.
Al giudizio si procede col rito direttissimo.
E' fatto obbligo al giudice di emettere in ogni caso la sentenza nel termine massimo di un mese dalla data di presentazione della querela o della denuncia".
ota all'art. 30 comma 6:
- Si riporta il testo dell'art. 5-bis del D.L. n. 95/1974 aggiunto dall'art. 8 della legge n. 281/1985:
"Art. 5-bis. - L'omissione delle comunicazioni di cui ai precedenti articoli 4 bis e 5 e' punita con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni, con la stessa sanzione si applica per le comunicazioni eseguite con ritardo superiore a trenta giorni, per le comunicazioni eseguite con un ritardo non superiore a trenta giorni si applica l'ammenda da lire un milione a lire 20 milioni, per le comunicazioni contenenti indicazioni false, se il fatto non costituisce reato piu' grave si applica l'arresto fino a tre anni.
Per la violazione dell'obbligo di (illeggibile) comma del precedente art. 5, si applicano le pene stabilite nel secondo comma dell'art. 2630 del codice civile".
Nota all'art. 30, comma 7:
- Si riporta il testo dell'art. 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con D.P.R. n. 156/1973 come sostituito dall'art. 45 della legge n. 103/1975;
"Art. 195 (Impianto ed esercizio di telecomunicazioni senza concessione Sanzioni). Chiunque stabilisce od esercita un impianto di telecomunicazioni senza aver prima ottenuto la relativa concessione, o l'autorizzazione di cui al secondo comma del precedente art. 194, e' punito, salvo che il fatto costituisca reato punibile con pena piu' grave;
1) con l'ammenda da L. 10.000 a L. 100.000 se il fatto non si riferisce ad impianti radioelettrici;
2) con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da L. 20.000 a L. 200.000 se il fatto riguarda impianti radioelettrici.
Il contravventore e' tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari al doppio dei canoni previsti per ciascuno dei collegamenti abusivamente realizzati, per il periodo di esercizio abusivo accertato, e comunque per un periodo non inferiore ad un trimestre.
Non si tiene conto, nella determinazione del canone, delle agevolazioni previste a favore di determinate categorie di utenti.
Indipendentemente dall'azione penale, l'amministrazione puo' provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare o rimuovere l'impianto ritenuto abusivo a sequestrare gli apparecchi.
Ai fini delle disposizioni del presente articolo, costituiscono impianti radioelettrici anche quelli trasmittenti o ripetitori, sia attivi che passivi, per radioaudizione o televisione, nonche' gli impianti di distribuzione di programmi sonori o visivi realizzati via cavo o con qualunque altro mezzo".
Entrata in vigore il 9 agosto 1990
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi