competenza giurisdizionale
Art. 33. Competenza giurisdizionale1.I ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi adottati sulla base delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV della presente legge rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Essi devono essere proposti davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio.
2.Le azioni di nullita' e di risarcimento del danno, nonche' i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti alla corte d'appello competente per territorio.
2.Le azioni di nullita' e di risarcimento del danno, nonche' i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti alla corte d'appello competente per territorio.
4. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-05-24, n. 202404643Provvedimento:Leggi di più...- art. 101 TFUE·
- art. 14-bis l. n. 287 del 1990·
- art. 2 l. n. 287 del 1990·
- boicottaggio collettivo·
- concorrenza sleale·
- danno grave e irreparabile·
- fumus boni iuris·
- intese anticoncorrenziali·
- mercato rilevante·
- misure cautelari·
- nozione di impresa·
- periculum in mora·
- procedimento sanzionatorio·
- spese processuali·
- tutela della concorrenza
5. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-01-16, n. 202300485Provvedimento:Leggi di più...- art. 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 36/2006·
- concorrenza e riutilizzo dei dati pubblici·
- consultazione a distanza del libro tavolare·
- Direttiva 2003/98/CE·
- giurisdizione del Consiglio di Stato·
- potestà autoritativa·
- principio di legalità·
- principio di pubblica fede·
- pubblicità immobiliare·
- regime di pubblicità tavolare·
- riforma della sentenza del TRGA·
- servizio telematico openkat·
- tenuta del libro fondiario·
- violazione della disciplina sulla concorrenza