Art 17

Art. 17.1.Le disposizioni introdotte dall'articolo 12 del presente decreto si applicano anche alle promozioni ancora da conferire alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per il suddetto personale si applicano, in quanto compatibili, i criteri gia' previsti dagli articoli 1, 2 e 4 del provvedimento del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del 27 aprile 1996.
2.Sono fatte salve le procedure e gli effetti relativi i concorsi interni ed esterni in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Entrata in vigore il 29 marzo 2001
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