clausola di salvaguardia

Art. 5. Clausola di salvaguardia1.La circolazione e l'immissione sul mercato dei fertilizzanti conformi alle disposizioni del presente decreto possono essere vietate o subordinate a condizioni particolari con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri interessati, se i predetti fertilizzanti hanno caratteristiche che possono rappresentare un rischio per la sicurezza o la salute delle persone, degli animali o delle piante ovvero un rischio per l'ambiente o per la pubblica sicurezza.
2.Nei casi previsti al comma 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione europea, motivando la sua decisione.
Entrata in vigore il 26 maggio 2010

Sentenze3

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