Art. 3-bis.((Capacita' dell'ente locale di stare
in giudizio attraverso il dirigente))((1.All'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il comma 3 e' sostituito dal seguente: .l; "3. L'ente locale nei cui confronti e' proposto il ricorso puo' stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui e' collocato detto ufficio".
2.La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.))
Entrata in vigore il 31 maggio 2005
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