autorizzazione

Art. 19. Autorizzazione1.I soggetti sotto elencati per svolgere la loro attivita' devono essere in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dai Servizi fitosanitari regionali competenti per l'ubicazione dei centri aziendali:
a)i produttori di piante e dei relativi materiali di propagazione, comprese le sementi, destinati alla vendita o comunque ad essere ceduti a terzi a qualunque titolo, nonche' le ditte che svolgono attivita' sementiera;
b)i commercianti all'ingrosso di piante e dei relativi materiali di propagazione, compresi i tuberi-seme, escluse le sementi se gia' confezionate ed etichettate da terzi;
c)gli importatori da Paesi terzi dei vegetali, dei prodotti vegetali o altre voci di cui all'allegato V, parte B, nonche' delle sementi delle piante agrarie, orticole e forestali;
d)i produttori, i centri di raccolta collettivi, i centri di trasformazione, i commercianti, che commercializzano all'ingrosso tuberi di Solanum tuberosum L. destinati al consumo o frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi, situati nelle zone di produzione di detti vegetali;
e)i produttori e i commercianti all'ingrosso di legname di cui all'allegato V, parte A;
f)i produttori e i commercianti di micelio fungino destinato alla produzione di funghi coltivati;
g)coloro che ((commercializzano imballaggi con)) il marchio di cui all'ISPM 15 della FAO.
2.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2012, N. 84.
3.Sono esonerati dal possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1:
a)i commercianti al dettaglio che vendono vegetali e prodotti vegetali a persone non professionalmente impegnate nella produzione dei vegetali;
b)i produttori di patate da consumo e di agrumi che conferiscono l'intera produzione a centri di raccolta autorizzati o a commercianti all'ingrosso autorizzati oppure che cedono direttamente a utilizzatori finali;
c)coloro che moltiplicano sementi per conto di ditte autorizzate all'attivita' sementiera o cedono piante adulte ad aziende autorizzate ai sensi del presente articolo;
d)coloro che importano con specifica autorizzazione di importazione occasionale ai sensi dell'articolo 7-bis;
e)coloro che importano occasionalmente piccole quantita' di prodotti ortofrutticoli destinati alla vendita al minuto o piante e loro materiale di moltiplicazione non destinate alla vendita.
4.I Servizi fitosanitari regionali stabiliscono le procedure per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto dall'articolo 49, comma 2, lettera d).
Entrata in vigore il 24 giugno 2014

Sentenze3

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