Regolamento-art. 62


Art. 62.

Gli ingegneri ed architetti che siano impiegati di una pubblica amministrazione dello Stato, delle provincie o dei comuni, e che si trovino, iscritti nell'albo degli ingegneri e degli architetti, sono soggetti alla disciplina dell'ordine per quanto riguarda l'eventuale esercizio della libera professione.

I predetti ingegneri ed architetti non possono esercitare la libera professione ove sussista alcuna incompatibilita' preveduta da leggi, regolamenti generali o speciali, ovvero da capitolati.

Per l'esercizio della libera professione e' in ogni caso necessaria espressa autorizzazione dei capi gerarchici nei modi stabiliti dagli ordinamenti dell'amministrazione da cui il funzionario dipende.

((COMMA ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 1994, N. 109, COME MODIFICATA DALLA L. 17 MAGGIO 1999, N. 144))((COMMA ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 1994, N. 109, COME MODIFICATA DALLA L. 17 MAGGIO 1999, N. 144))
Entrata in vigore il 22 maggio 1999
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