disposizioni in materia di concessione di incentivi alle imprese e di crisi di impresa
Art. 8-bis. Disposizioni in materia di concessione di
incentivi alle imprese e di crisi di impresa1.Per i programmi agevolati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, per i quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non e' stato emanato il decreto di concessione definitiva e non sono stati disposti gli accertamenti previsti dall'articolo 10, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni, ovvero dall'articolo 13 del decreto del Ministro delle attivita' produttive 1° febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2006, recante nuovi criteri, condizioni e modalita' per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree sottoutilizzate, il decreto di concessione definitiva, a contenuto non discrezionale, e' sostituito dall'atto di liquidazione a saldo e conguaglio emesso dalle banche concessionarie, redatto secondo schemi definiti dal Ministero dello sviluppo economico. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalita' di attuazione dei controlli sui predetti programmi, da effettuare anche a campione mediante la nomina di apposite commissioni di accertamento ovvero anche mediante l'affidamento ad enti od organismi. I relativi oneri sono posti a carico delle risorse stanziate per le agevolazioni, comprese quelle accantonate per gli accertamenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, le cui disposizioni relative agli accertamenti medesimi non si applicano alle iniziative di cui al presente comma. Con il medesimo decreto sono inoltre stabiliti i criteri per la verifica dello scostamento degli indicatori di cui all'articolo 6, comma 4, del citato regolamento di cui al decreto 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni, ovvero di cui all'articolo 8, commi 9 e 11, del citato decreto 1° febbraio 2006, prevedendo l'eventuale differimento temporale della verifica stessa e disciplinando modalita' graduali per la restituzione delle agevolazioni in caso di revoca conseguente a detti scostamenti.
2.All'articolo 61, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "del 60 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 100 per cento".
3.Per assicurare la coerenza degli interventi agevolativi previsti dalla normativa vigente con quelli da finanziare con il Fondo per la competitivita' e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche' con gli indirizzi del Quadro strategico nazionale di cui all'articolo 1, comma 864, della stessa legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalita', anche in base ad apposita graduatoria, per la concessione delle agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, e all'articolo 2, comma 203, lettere d), e) e f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con tale decreto, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto riguarda le attivita' della filiera agricola, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede ad individuare, in particolare, le attivita', le iniziative, le categorie di imprese e le spese ammissibili, la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria, gli indicatori per la formazione delle eventuali graduatorie, le limitazioni e le riserve per l'utilizzo dei fondi.
Dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al presente comma sono abrogate le disposizioni dell'articolo 8, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, fatto salvo l'eventuale utilizzo della quota del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese, di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, secondo le modalita' stabilite dal medesimo decreto del Ministro dello sviluppo economico.
4.All'articolo 1, comma 876, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le disponibilita' rivenienti dal mancato trasferimento alle regioni degli stanziamenti di cui all'articolo 2, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per gli interventi nel settore del commercio e del turismo delle regioni e province autonome, affluiscono al Fondo di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, per il trasferimento alle regioni stesse ai fini del cofinanziamento dei programmi attuativi di cui al medesimo articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni. Con la delibera del CIPE di cui al presente comma sono definite le modalita' di assegnazione delle predette risorse".
5.All'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo il comma 4-bis e' aggiunto il seguente:
"4-ter. Nel caso in cui al termine di scadenza il programma risulti eseguito solo in parte, in ragione della particolare complessita' delle operazioni attinenti alla ristrutturazione o alla cessione a terzi dei complessi aziendali e delle difficolta' connesse alla definizione dei problemi occupazionali, il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, puo' disporre la proroga del termine di esecuzione del programma per un massimo di dodici mesi".
6.Le risorse impegnate dal Ministero dello sviluppo economico in favore di iniziative imprenditoriali e degli interventi infrastrutturali compresi nei patti territoriali e nei contratti d'area, risultanti disponibili a seguito di rinuncia delle imprese ovvero dei provvedimenti di revoca e di rideterminazione delle agevolazioni, fatta salva la copertura finanziaria di rimodulazioni gia' autorizzate dei patti territoriali e dei contratti d'area in essere, sono utilizzate:
a)per la copertura degli oneri derivanti dalla corresponsione del contributo globale al responsabile unico del contratto d'area o al soggetto responsabile del patto territoriale per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 203 e seguenti dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, per la copertura degli oneri derivanti dall'incremento di cui al comma 7 del presente articolo, nonche' di quelli derivanti dalla corresponsione alle societa' convenzionate dei compensi per l'attivita' di istruttoria e di assistenza tecnica;b)per la copertura finanziaria di rimodulazioni non ancora autorizzate di patti territoriali e di contratti d'area . Per i patti ed i contratti in essere alla data del 31 dicembre 2007, le relative richieste di rimodulazione possono essere presentate entro il (( 31 dicembre 2009 )).
7.Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono determinate le priorita' di utilizzo delle risorse di cui al comma 6 del presente articolo nonche' la misura e le modalita' di corresponsione dell'incremento, nel limite massimo del 25 per cento del contributo globale previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 luglio 2000, n. 320, e successive modificazioni, da corrispondere relativamente ai patti territoriali e ai contratti d'area che subiscono un allungamento dei tempi di realizzazione dovuto alla rimodulazione delle risorse o per effetto della dilatazione temporale per il completamento delle iniziative.
8.Il Ministro dello sviluppo economico, entro il 31 maggio 2008, presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
incentivi alle imprese e di crisi di impresa1.Per i programmi agevolati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, per i quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non e' stato emanato il decreto di concessione definitiva e non sono stati disposti gli accertamenti previsti dall'articolo 10, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni, ovvero dall'articolo 13 del decreto del Ministro delle attivita' produttive 1° febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2006, recante nuovi criteri, condizioni e modalita' per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree sottoutilizzate, il decreto di concessione definitiva, a contenuto non discrezionale, e' sostituito dall'atto di liquidazione a saldo e conguaglio emesso dalle banche concessionarie, redatto secondo schemi definiti dal Ministero dello sviluppo economico. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalita' di attuazione dei controlli sui predetti programmi, da effettuare anche a campione mediante la nomina di apposite commissioni di accertamento ovvero anche mediante l'affidamento ad enti od organismi. I relativi oneri sono posti a carico delle risorse stanziate per le agevolazioni, comprese quelle accantonate per gli accertamenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, le cui disposizioni relative agli accertamenti medesimi non si applicano alle iniziative di cui al presente comma. Con il medesimo decreto sono inoltre stabiliti i criteri per la verifica dello scostamento degli indicatori di cui all'articolo 6, comma 4, del citato regolamento di cui al decreto 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni, ovvero di cui all'articolo 8, commi 9 e 11, del citato decreto 1° febbraio 2006, prevedendo l'eventuale differimento temporale della verifica stessa e disciplinando modalita' graduali per la restituzione delle agevolazioni in caso di revoca conseguente a detti scostamenti.
2.All'articolo 61, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "del 60 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 100 per cento".
3.Per assicurare la coerenza degli interventi agevolativi previsti dalla normativa vigente con quelli da finanziare con il Fondo per la competitivita' e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche' con gli indirizzi del Quadro strategico nazionale di cui all'articolo 1, comma 864, della stessa legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalita', anche in base ad apposita graduatoria, per la concessione delle agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, e all'articolo 2, comma 203, lettere d), e) e f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con tale decreto, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto riguarda le attivita' della filiera agricola, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede ad individuare, in particolare, le attivita', le iniziative, le categorie di imprese e le spese ammissibili, la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria, gli indicatori per la formazione delle eventuali graduatorie, le limitazioni e le riserve per l'utilizzo dei fondi.
Dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al presente comma sono abrogate le disposizioni dell'articolo 8, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, fatto salvo l'eventuale utilizzo della quota del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese, di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, secondo le modalita' stabilite dal medesimo decreto del Ministro dello sviluppo economico.
4.All'articolo 1, comma 876, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le disponibilita' rivenienti dal mancato trasferimento alle regioni degli stanziamenti di cui all'articolo 2, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per gli interventi nel settore del commercio e del turismo delle regioni e province autonome, affluiscono al Fondo di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, per il trasferimento alle regioni stesse ai fini del cofinanziamento dei programmi attuativi di cui al medesimo articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni. Con la delibera del CIPE di cui al presente comma sono definite le modalita' di assegnazione delle predette risorse".
5.All'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo il comma 4-bis e' aggiunto il seguente:
"4-ter. Nel caso in cui al termine di scadenza il programma risulti eseguito solo in parte, in ragione della particolare complessita' delle operazioni attinenti alla ristrutturazione o alla cessione a terzi dei complessi aziendali e delle difficolta' connesse alla definizione dei problemi occupazionali, il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, puo' disporre la proroga del termine di esecuzione del programma per un massimo di dodici mesi".
6.Le risorse impegnate dal Ministero dello sviluppo economico in favore di iniziative imprenditoriali e degli interventi infrastrutturali compresi nei patti territoriali e nei contratti d'area, risultanti disponibili a seguito di rinuncia delle imprese ovvero dei provvedimenti di revoca e di rideterminazione delle agevolazioni, fatta salva la copertura finanziaria di rimodulazioni gia' autorizzate dei patti territoriali e dei contratti d'area in essere, sono utilizzate:
a)per la copertura degli oneri derivanti dalla corresponsione del contributo globale al responsabile unico del contratto d'area o al soggetto responsabile del patto territoriale per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 203 e seguenti dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, per la copertura degli oneri derivanti dall'incremento di cui al comma 7 del presente articolo, nonche' di quelli derivanti dalla corresponsione alle societa' convenzionate dei compensi per l'attivita' di istruttoria e di assistenza tecnica;b)per la copertura finanziaria di rimodulazioni non ancora autorizzate di patti territoriali e di contratti d'area . Per i patti ed i contratti in essere alla data del 31 dicembre 2007, le relative richieste di rimodulazione possono essere presentate entro il (( 31 dicembre 2009 )).
7.Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono determinate le priorita' di utilizzo delle risorse di cui al comma 6 del presente articolo nonche' la misura e le modalita' di corresponsione dell'incremento, nel limite massimo del 25 per cento del contributo globale previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 luglio 2000, n. 320, e successive modificazioni, da corrispondere relativamente ai patti territoriali e ai contratti d'area che subiscono un allungamento dei tempi di realizzazione dovuto alla rimodulazione delle risorse o per effetto della dilatazione temporale per il completamento delle iniziative.
8.Il Ministro dello sviluppo economico, entro il 31 maggio 2008, presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.