Modifica dell'articolo 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di omessa dichiarazione

Art. 5.Modifica dell'articolo 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di omessa dichiarazione1.All'articolo 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)il comma 1 e' sostituito dai seguenti: "1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. 1-bis. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate e' superiore ad euro cinquantamila.";
b)al comma 2, le parole: "dal comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 1 e 1-bis".
Note all'art. 5:
- Il testo vigente dell'art. 5 del citato decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 5 (Omessa dichiarazione). - 1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.
1.bis. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate e' superiore ad euro cinquantamila.
2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.".
Entrata in vigore il 7 ottobre 2015
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