modifica della disciplina concernente l'elezione del consiglio di presidenza della corte dei conti e del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa
Art. 1. Modifica della disciplina concernente l'elezione del
Consiglio di presidenza della Corte dei conti e del
Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa1.All'articolo 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) dal presidente aggiunto della Corte dei conti o, in sua assenza, dal presidente di sezione piu' anziano;"; b)dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. I componenti elettivi del Consiglio di presidenza durano in carica 4 anni e non sono nuovamente eleggibili per i successivi otto anni dalla scadenza dell'incarico.".
2.All'articolo 9, terzo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, le parole: "per un numero di componenti non superiore a quello da eleggere meno uno, oltre ai componenti supplenti" sono sostituite dalle seguenti: "per un solo componente titolare e per un solo componente supplente", e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Ai componenti elettivi si applica il comma 2-bis dell'articolo 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117. In caso di dimissioni o di cessazione di uno o piu' membri elettivi dall'incarico per qualsiasi causa nel corso del quadriennio, sono indette elezioni suppletive tra i magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale per designare, per il restante periodo, il sostituto del membro decaduto o dimessosi.". E' conseguentemente abrogato il comma 4 dell'articolo 7.((1))---------------AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 5 dicembre 2017-30 gennaio 2018, n. 10 (in G.U. 1ª s.s. 07/02/2018, n. 6), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 7 febbraio 2006, n. 62 [...], nella parte in cui ha modificato l'art. 9, terzo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186 [...], prevedendo che «[I]n caso di dimissioni o di cessazione di uno o piu' membri elettivi dall'incarico per qualsiasi causa nel corso del quadriennio, sono indette elezioni suppletive tra i magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale per designare, per il restante periodo, il sostituto del membro decaduto o dimessosi», e nella parte in cui ha disposto l'abrogazione del comma 4 dell'art. 7 della legge n. 186 del 1982".
Consiglio di presidenza della Corte dei conti e del
Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa1.All'articolo 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) dal presidente aggiunto della Corte dei conti o, in sua assenza, dal presidente di sezione piu' anziano;"; b)dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. I componenti elettivi del Consiglio di presidenza durano in carica 4 anni e non sono nuovamente eleggibili per i successivi otto anni dalla scadenza dell'incarico.".
2.All'articolo 9, terzo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, le parole: "per un numero di componenti non superiore a quello da eleggere meno uno, oltre ai componenti supplenti" sono sostituite dalle seguenti: "per un solo componente titolare e per un solo componente supplente", e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Ai componenti elettivi si applica il comma 2-bis dell'articolo 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117. In caso di dimissioni o di cessazione di uno o piu' membri elettivi dall'incarico per qualsiasi causa nel corso del quadriennio, sono indette elezioni suppletive tra i magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale per designare, per il restante periodo, il sostituto del membro decaduto o dimessosi.". E' conseguentemente abrogato il comma 4 dell'articolo 7.((1))---------------AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 5 dicembre 2017-30 gennaio 2018, n. 10 (in G.U. 1ª s.s. 07/02/2018, n. 6), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 7 febbraio 2006, n. 62 [...], nella parte in cui ha modificato l'art. 9, terzo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186 [...], prevedendo che «[I]n caso di dimissioni o di cessazione di uno o piu' membri elettivi dall'incarico per qualsiasi causa nel corso del quadriennio, sono indette elezioni suppletive tra i magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale per designare, per il restante periodo, il sostituto del membro decaduto o dimessosi», e nella parte in cui ha disposto l'abrogazione del comma 4 dell'art. 7 della legge n. 186 del 1982".
1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2021-06-15, n. 202104642Provvedimento:Leggi di più...- illegittimità costituzionale delle norme·
- indennità di carica·
- misure cautelari·
- modifica del sistema elettorale·
- ottemperanza per equivalente·
- procedimento amministrativo·
- responsabilità da illecito legislativo·
- retroattività dei provvedimenti amministrativi·
- surroga dei membri dell'organo di autogoverno·
- tutela risarcitoria
2. TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2020-03-09, n. 202003055Provvedimento:Leggi di più...- annullamento atti amministrativi·
- autotutela amministrativa·
- eccesso di delega·
- elezioni suppletive·
- legittimità costituzionale delle norme·
- principio di stabilità degli atti amministrativi·
- responsabilità della pubblica amministrazione·
- retroattività delle sentenze costituzionali·
- risarcimento del danno·
- surroga degli eletti·
- tutela cautelare
3. TAR Roma, sez. I, sentenza 2019-01-10, n. 201900336Provvedimento:Leggi di più...- art. 100, 108 e 111 Cost.·
- art. 97 Cost.·
- assegnazione delle sedi di servizio·
- autogoverno della magistratura·
- bilanciamento tra magistrati elettivi e nominati dal Governo·
- compatibilità tra nomina governativa e indipendenza della magistratura·
- composizione del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti·
- difetto di motivazione degli atti amministrativi·
- eccesso di potere·
- interpello per le assegnazioni·
- legittimazione processuale delle associazioni·
- legittimità costituzionale delle nomine governative·
- nomina dei consiglieri della Corte dei Conti·
- principio di terzietà e imparzialità·
- requisiti per la nomina dei consiglieri·
- tutela delle aspettative di carriera dei magistrati·
- violazione del principio di ragionevolezza
4. TAR Roma, sez. I, sentenza 2015-11-02, n. 201512340Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di atti amministrativi·
- art. 107 Cost.·
- art. 108 Cost.·
- art. 37 della deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti n. 83/CP/2012·
- compensazione delle spese di giudizio·
- eccesso di potere amministrativo·
- garanzia di autonomia e indipendenza dell'ordine giudiziario·
- inammissibilità del ricorso·
- interpello per promozione a Presidente di sezione·
- irragionevolezza e sproporzione delle disposizioni regolamentari·
- lesione di interesse attuale·
- preclusione biennale dalla partecipazione alle procedure di interpello·
- principio di indipendenza e inamovibilità dei magistrati·
- riserva di legge assoluta·
- sospensione cautelare