modifica della disciplina concernente l'elezione del consiglio di presidenza della corte dei conti e del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa

Art. 1. Modifica della disciplina concernente l'elezione del
Consiglio di presidenza della Corte dei conti e del
Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa1.All'articolo 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) dal presidente aggiunto della Corte dei conti o, in sua assenza, dal presidente di sezione piu' anziano;"; b)dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. I componenti elettivi del Consiglio di presidenza durano in carica 4 anni e non sono nuovamente eleggibili per i successivi otto anni dalla scadenza dell'incarico.".
2.All'articolo 9, terzo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, le parole: "per un numero di componenti non superiore a quello da eleggere meno uno, oltre ai componenti supplenti" sono sostituite dalle seguenti: "per un solo componente titolare e per un solo componente supplente", e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Ai componenti elettivi si applica il comma 2-bis dell'articolo 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117. In caso di dimissioni o di cessazione di uno o piu' membri elettivi dall'incarico per qualsiasi causa nel corso del quadriennio, sono indette elezioni suppletive tra i magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale per designare, per il restante periodo, il sostituto del membro decaduto o dimessosi.". E' conseguentemente abrogato il comma 4 dell'articolo 7.
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire, se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 1 e il testo dei commi 17 e 18 dell'art. 2 della legge 15 luglio 2005, n. 150 (Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza, della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonche' per l'emanazione di un testo unico):
"3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, uno o piu' decreti legislativi recanti le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al medesimo comma con le altre leggi dello Stato e, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 9, la necessaria disciplina transitoria, prevedendo inoltre l'abrogazione delle disposizioni con essi incompatibili. Le disposizioni dei decreti legislativi previsti dal presente comma divengono efficaci a decorrere dalla data indicata nel comma 2.
4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 sono trasmessi al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, esclusivamente con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.".
"Art. 2 (Principi e criteri direttivi, nonche' disposizioni ulteriori). - 1-16. (omissis).
17. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la modifica della disciplina dell'art. 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e dell'art. 9 della legge 27 aprile 1982, n. 186, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che i componenti elettivi del Consiglio di presidenza della Corte dei conti durino in carica quattro anni;
b) prevedere che i componenti elettivi di cui alla lettera a) non siano eleggibili per i successivi otto anni;
c) prevedere che per l'elezione dei magistrati componenti elettivi del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa ciascun elettore abbia la facolta' di votare per un solo componente titolare e un solo componente supplente.
18. Ai fini dell'esercizio della delega di cui al comma 17 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6 dell'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati) come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:
"Art. 10 (Consiglio di presidenza della Corte dei conti). - 1. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma della Corte dei conti, la competenza per i giudizi disciplinari e per i provvedimenti attinenti e conseguenti che riguardano le funzioni dei magistrati della Corte dei conti e' affidata al Consiglio di presidenza.
2. Il Consiglio di presidenza e' composto:
a) dal presidente della Corte dei conti, che lo presiede;
b) dal procuratore generale della Corte dei conti;
c) dal presidente aggiunto della Corte dei conti o, in sua assenza, dal presidente di sezione piu' anziano;
d) da quattro cittadini scelti di intesa tra i Presidenti delle due Camere tra i professori universitari ordinari di materie giuridiche o gli avvocati con quindici anni di esercizio professionale;
e) da dieci magistrati ripartiti tra le qualifiche di presidente di sezione, consigliere o vice procuratore, primo referendario e referendario in proporzione alla rispettiva effettiva consistenza numerica quale risulta dal ruolo alla data del 1° gennaio dell'anno di costituzione dell'organo.
2-bis. I componenti elettivi del Consiglio di presidenza durano in carica 4 anni e non sono nuovamente eleggibili per i successivi otto anni dalla scadenza dell'incarico.
3. Alle adunanze del Consiglio di presidenza partecipa il segretario generale senza diritto di voto.
4. Il Consiglio di presidenza ha il compito di decidere in ordine alle questioni disciplinari. Alle adunanze che hanno tale oggetto non partecipa il segretario generale ed il procuratore generale e' chiamato a svolgervi, anche per mezzo dei suoi sostituti, esclusivamente le funzioni inerenti alla promozione dell'azione disciplinare e le relative richieste.
5. I cittadini di cui alla lettera d) del comma 2 non possono esercitare alcuna attivita' suscettibile di interferire con le funzioni della Corte dei conti.
6. Alla elezione dei componenti di cui alla lettera e) del comma 2 partecipano, in unica tornata, tutti i magistrati con voto personale e segreto.
7. Ciascun elettore ha facolta' di esprimere soltanto una preferenza. Sono nulli i voti espressi oltre tale numero.
8. Per l'elezione e' istituito presso la Corte dei conti l'ufficio elettorale nominato dal presidente della Corte dei conti e composto da un presidente di sezione, che lo presiede, e da due consiglieri piu' anziani di qualifica in servizio presso la Corte dei conti.
9. Il procedimento disciplinare e' promosso dal procuratore generale della Corte dei conti. Nella materia si applicano gli articoli 32, 33, commi secondo e terzo, e 34 della legge 27 aprile 1982, n. 186.
10. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma della Corte dei conti si applicano in quanto compatibili le norme di cui agli articoli 7, primo, quarto, quinto e settimo comma, 8, 9, quarto e quinto comma, 10, 11, 12, 13, primo comma, numeri 1), 2), 3), e secondo comma, numeri 1), 2), 3), 4), 8), 9), della legge 27 aprile 1982, n. 186.".
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 10 della citata legge 13 aprile 1988, n. 117, vedi note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 9 e 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.) come modificati dal decreto legislativo qui pubblicato:
"Art. 9 (Elezione del Consiglio di presidenza e proclamazione degli eletti). - Per l'elezione dei componenti elettivi del consiglio di presidenza e' istituito presso il Consiglio di Stato l'ufficio elettorale nominato dal presidente del Consiglio di Stato e composto da un presidente di sezione del Consiglio stesso o da un presidente di tribunale amministrativo regionale, che lo presiede, nonche' dai due consiglieri piu' anziani nella qualifica in servizio presso il Consiglio di Stato.
Le elezioni hanno luogo entro tre mesi dallo scadere del precedente consiglio e sono indette con decreto del presidente del Consiglio di Stato, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale almeno trenta giorni prima della data stabilita. Esse si svolgono in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21.
Ciascun elettore puo' votare per un solo componente titolare e per un solo componente supplente; i voti eventualmente espressi oltre tale numero sono nulli. Ai componenti elettivi si applica il comma 2-bis dell'art. 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117. In caso di dimissioni o di cessazione di uno o piu' membri elettivi dall'incarico per qualsiasi causa nel corso del quadriennio, sono indette elezioni suppletive tra i magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale per designare, per il restante periodo, il sostituto del membro decaduto o dimessosi.
Le schede - distinte per ciascun gruppo elettorale - devono essere preventivamente controfirmate dai componenti dell'ufficio elettorale, e devono essere riconsegnate chiuse dall'elettore.
Ultimate le votazioni, l'ufficio elettorale procede immediatamente allo spoglio delle schede e proclama eletti i magistrati che nell'ambito di ciascun gruppo elettorale hanno riportato il maggior numero di voti. A parita' di voti, e' eletto il piu' anziano di eta'.".
"Art. 7 (Composizione del Consiglio di presidenza). - 1. In attesa del generale riordino dell'ordinamento della giustizia amministrativa sulla base della unicita' di accesso e di carriera, con esclusione di automatismi collegati all'anzianita' di servizio, il Consiglio di presidenza e' costituito con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Esso ha sede in Roma, presso il Consiglio di Stato, ed e' composto:
a) dal presidente del Consiglio di Stato, che lo presiede;
b) da quattro magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato;
c) da sei magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali;
d) da quattro cittadini eletti, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori ordinari di universita' in materie giuridiche o gli avvocati con venti anni di esercizio professionale;
e) da due magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato con funzioni di supplenti dei componenti di cui alla lettera b);
f) da due magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali, con funzioni di supplenti dei componenti di cui alla lettera c).
2. All'elezione dei componenti di cui alle lettere b) ed e) del comma 1, nonche' di quelli di cui alle lettere c) e f) del medesimo comma, partecipano, rispettivamente, i magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato e presso i tribunali amministrativi regionali, senza distinzione di categoria, con voto personale, segreto e diretto.
3. I componenti elettivi durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
4. (abrogato).
5. I componenti di cui al comma 1, lettera d), non possono esercitare alcuna attivita' suscettibile di interferire con le funzioni del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. Ad essi si applica il disposto dell'art. 12 della legge 13 aprile 1988, n. 117.
6. I membri supplenti partecipano alle sedute del Consiglio di presidenza in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi.
7. Il vice presidente, eletto dal consiglio tra i componenti di cui al comma 1, lettera d), sostituisce il presidente ove questi sia assente o impedito.
8. In caso di parita' prevale il voto del presidente.".
Entrata in vigore il 3 marzo 2006
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi