modifica della disciplina concernente l'elezione del consiglio di presidenza della corte dei conti e del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa

Art. 1. Modifica della disciplina concernente l'elezione del
Consiglio di presidenza della Corte dei conti e del
Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa1.All'articolo 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) dal presidente aggiunto della Corte dei conti o, in sua assenza, dal presidente di sezione piu' anziano;"; b)dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. I componenti elettivi del Consiglio di presidenza durano in carica 4 anni e non sono nuovamente eleggibili per i successivi otto anni dalla scadenza dell'incarico.".
2.All'articolo 9, terzo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, le parole: "per un numero di componenti non superiore a quello da eleggere meno uno, oltre ai componenti supplenti" sono sostituite dalle seguenti: "per un solo componente titolare e per un solo componente supplente", e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Ai componenti elettivi si applica il comma 2-bis dell'articolo 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117. In caso di dimissioni o di cessazione di uno o piu' membri elettivi dall'incarico per qualsiasi causa nel corso del quadriennio, sono indette elezioni suppletive tra i magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale per designare, per il restante periodo, il sostituto del membro decaduto o dimessosi.". E' conseguentemente abrogato il comma 4 dell'articolo 7.((1))---------------AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 5 dicembre 2017-30 gennaio 2018, n. 10 (in G.U. 1ª s.s. 07/02/2018, n. 6), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 7 febbraio 2006, n. 62 [...], nella parte in cui ha modificato l'art. 9, terzo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186 [...], prevedendo che «[I]n caso di dimissioni o di cessazione di uno o piu' membri elettivi dall'incarico per qualsiasi causa nel corso del quadriennio, sono indette elezioni suppletive tra i magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale per designare, per il restante periodo, il sostituto del membro decaduto o dimessosi», e nella parte in cui ha disposto l'abrogazione del comma 4 dell'art. 7 della legge n. 186 del 1982".
Entrata in vigore il 7 febbraio 2018
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