modifica della disciplina concernente l'elezione del consiglio di presidenza della corte dei conti e del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa

Art. 1. Modifica della disciplina concernente l'elezione del
Consiglio di presidenza della Corte dei conti e del
Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa1.All'articolo 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) dal presidente aggiunto della Corte dei conti o, in sua assenza, dal presidente di sezione piu' anziano;"; b)dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. I componenti elettivi del Consiglio di presidenza durano in carica 4 anni e non sono nuovamente eleggibili per i successivi otto anni dalla scadenza dell'incarico.".
2.All'articolo 9, terzo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, le parole: "per un numero di componenti non superiore a quello da eleggere meno uno, oltre ai componenti supplenti" sono sostituite dalle seguenti: "per un solo componente titolare e per un solo componente supplente", e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Ai componenti elettivi si applica il comma 2-bis dell'articolo 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117. In caso di dimissioni o di cessazione di uno o piu' membri elettivi dall'incarico per qualsiasi causa nel corso del quadriennio, sono indette elezioni suppletive tra i magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale per designare, per il restante periodo, il sostituto del membro decaduto o dimessosi.". E' conseguentemente abrogato il comma 4 dell'articolo 7.((1))---------------AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 5 dicembre 2017-30 gennaio 2018, n. 10 (in G.U. 1ª s.s. 07/02/2018, n. 6), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 7 febbraio 2006, n. 62 [...], nella parte in cui ha modificato l'art. 9, terzo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186 [...], prevedendo che «[I]n caso di dimissioni o di cessazione di uno o piu' membri elettivi dall'incarico per qualsiasi causa nel corso del quadriennio, sono indette elezioni suppletive tra i magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale per designare, per il restante periodo, il sostituto del membro decaduto o dimessosi», e nella parte in cui ha disposto l'abrogazione del comma 4 dell'art. 7 della legge n. 186 del 1982".
Entrata in vigore il 7 febbraio 2018

Sentenze7


  • 1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2021-06-15, n. 202104642
    Provvedimento:
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    • illegittimità costituzionale delle norme·
    • indennità di carica·
    • misure cautelari·
    • modifica del sistema elettorale·
    • ottemperanza per equivalente·
    • procedimento amministrativo·
    • responsabilità da illecito legislativo·
    • retroattività dei provvedimenti amministrativi·
    • surroga dei membri dell'organo di autogoverno·
    • tutela risarcitoria

  • 2. TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2020-03-09, n. 202003055
    Provvedimento:
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    • annullamento atti amministrativi·
    • autotutela amministrativa·
    • eccesso di delega·
    • elezioni suppletive·
    • legittimità costituzionale delle norme·
    • principio di stabilità degli atti amministrativi·
    • responsabilità della pubblica amministrazione·
    • retroattività delle sentenze costituzionali·
    • risarcimento del danno·
    • surroga degli eletti·
    • tutela cautelare

  • 3. TAR Roma, sez. I, sentenza 2019-01-10, n. 201900336
    Provvedimento:
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    • art. 100, 108 e 111 Cost.·
    • art. 97 Cost.·
    • assegnazione delle sedi di servizio·
    • autogoverno della magistratura·
    • bilanciamento tra magistrati elettivi e nominati dal Governo·
    • compatibilità tra nomina governativa e indipendenza della magistratura·
    • composizione del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti·
    • difetto di motivazione degli atti amministrativi·
    • eccesso di potere·
    • interpello per le assegnazioni·
    • legittimazione processuale delle associazioni·
    • legittimità costituzionale delle nomine governative·
    • nomina dei consiglieri della Corte dei Conti·
    • principio di terzietà e imparzialità·
    • requisiti per la nomina dei consiglieri·
    • tutela delle aspettative di carriera dei magistrati·
    • violazione del principio di ragionevolezza

  • 4. TAR Roma, sez. I, sentenza 2015-11-02, n. 201512340
    Provvedimento:
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    • annullamento di atti amministrativi·
    • art. 107 Cost.·
    • art. 108 Cost.·
    • art. 37 della deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti n. 83/CP/2012·
    • compensazione delle spese di giudizio·
    • eccesso di potere amministrativo·
    • garanzia di autonomia e indipendenza dell'ordine giudiziario·
    • inammissibilità del ricorso·
    • interpello per promozione a Presidente di sezione·
    • irragionevolezza e sproporzione delle disposizioni regolamentari·
    • lesione di interesse attuale·
    • preclusione biennale dalla partecipazione alle procedure di interpello·
    • principio di indipendenza e inamovibilità dei magistrati·
    • riserva di legge assoluta·
    • sospensione cautelare
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