rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale per il personale delle forze armate
Art. 15. Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento
penale per il personale delle Forze armate1.L'articolo 1393 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' sostituito dal seguente:
«Art. 1393 (Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale). - 1. In caso di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorita' giudiziaria, si applica la disciplina in materia di rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale di cui all'articolo 55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165». Note all'art. 15:
Il testo dell'articolo 1393 del codice dell'ordinamento militare di cui al citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sostituito dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 8 maggio 2010, n. 106, S.O.
penale per il personale delle Forze armate1.L'articolo 1393 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' sostituito dal seguente:
«Art. 1393 (Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale). - 1. In caso di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorita' giudiziaria, si applica la disciplina in materia di rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale di cui all'articolo 55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165». Note all'art. 15:
Il testo dell'articolo 1393 del codice dell'ordinamento militare di cui al citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sostituito dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 8 maggio 2010, n. 106, S.O.