norme transitorie
Art. 7. Norme transitorie1.In fase di prima applicazione, i limiti di eta' per la cessazione dal servizio, previsti dall'articolo 2, sono gradualmente elevati al 57 anno di eta' per gli anni dal 1998 al 2001, al 58 anno per gli anni dal 2002 al 2004, al 59 anno per gli anni dal 2005 al 2007 ed al 60 anno a decorrere dal 2008.
2.Il periodo di otto anni di permanenza in ausiliaria, per il personale gia' collocato o da collocare in tale posizione, e' gradualmente ridotto di un anno ogni tre anni, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino alla concorrenza del periodo derivante dall'applicazione del comma 2 dell'articolo 3.
3.Gli aumenti dei periodi di servizio anche se eccedenti i cinque anni, maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto, con percezione delle relative indennita', sono riconosciuti validi ai fini pensionistici e, se eccedenti i cinque anni, non sono ulteriormente aumentabili in aderenza a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1.
4.Le facolta' rispettivamente previste dagli articoli 32, comma 5, e 43, comma 5, della legge 19 maggio 1986, n. 224, possono essere esercitate dal personale entro un periodo massimo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5.Agli ufficiali collocati nella posizione di servizio permanente a disposizione antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in applicazione del combinato disposto degli articoli 29, 41 e 42 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, che cessano dal servizio permanente ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 10 aprile 1954, n. 113, compete a tutti gli effetti il trattamento di quiescenza previsto nei casi di cessazione dal servizio permanente per il raggiungimento dei limiti di eta' purche' in possesso dei requisiti contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
6.Per un periodo di 11 anni dall'entrata in vigore del presente decreto, il collocamento in ausiliaria puo' avvenire, altresi', a domanda dell'interessato che abbia prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo. Il periodo di permanenza in tale posizione e' pari a 5 anni. ((5))7.Il personale in possesso dell'anzianita' di servizio di cui al comma 6, qualora sia stato collocato nella riserva per diretto effetto dell'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 1996, n. 505, dell'articolo 1 del decreto-legge 29 novembre 1996, n. 606, nonche' dell'articolo 1, comma 178, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, puo' chiedere di essere collocato in ausiliaria entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La permanenza in tale posizione e' limitata al periodo residuale dei 5 anni decorrenti dal momento di cessazione dal servizio e, comunque, ha termine al compimento del 65 anno di eta'.
---------------AGGIORNAMENTO (5) Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 14, comma 8) che "Il periodo transitorio di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e successive modificazioni, e' prorogato di 2 anni".
2.Il periodo di otto anni di permanenza in ausiliaria, per il personale gia' collocato o da collocare in tale posizione, e' gradualmente ridotto di un anno ogni tre anni, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino alla concorrenza del periodo derivante dall'applicazione del comma 2 dell'articolo 3.
3.Gli aumenti dei periodi di servizio anche se eccedenti i cinque anni, maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto, con percezione delle relative indennita', sono riconosciuti validi ai fini pensionistici e, se eccedenti i cinque anni, non sono ulteriormente aumentabili in aderenza a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1.
4.Le facolta' rispettivamente previste dagli articoli 32, comma 5, e 43, comma 5, della legge 19 maggio 1986, n. 224, possono essere esercitate dal personale entro un periodo massimo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5.Agli ufficiali collocati nella posizione di servizio permanente a disposizione antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in applicazione del combinato disposto degli articoli 29, 41 e 42 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, che cessano dal servizio permanente ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 10 aprile 1954, n. 113, compete a tutti gli effetti il trattamento di quiescenza previsto nei casi di cessazione dal servizio permanente per il raggiungimento dei limiti di eta' purche' in possesso dei requisiti contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
6.Per un periodo di 11 anni dall'entrata in vigore del presente decreto, il collocamento in ausiliaria puo' avvenire, altresi', a domanda dell'interessato che abbia prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo. Il periodo di permanenza in tale posizione e' pari a 5 anni. ((5))7.Il personale in possesso dell'anzianita' di servizio di cui al comma 6, qualora sia stato collocato nella riserva per diretto effetto dell'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 1996, n. 505, dell'articolo 1 del decreto-legge 29 novembre 1996, n. 606, nonche' dell'articolo 1, comma 178, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, puo' chiedere di essere collocato in ausiliaria entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La permanenza in tale posizione e' limitata al periodo residuale dei 5 anni decorrenti dal momento di cessazione dal servizio e, comunque, ha termine al compimento del 65 anno di eta'.
---------------AGGIORNAMENTO (5) Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 14, comma 8) che "Il periodo transitorio di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e successive modificazioni, e' prorogato di 2 anni".
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