disposizioni transitorie e finali
Art. 15. Disposizioni transitorie e finali1.Il titolare del centro di raccolta o dell'impianto di trattamento in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro sei mesi dalla stessa data, presenta alla regione competente per territorio doman-da di autorizzazione corredata da un progetto di adeguamento dell'impianto alle disposizioni del presente decreto. Detto progetto comprende un piano per il ripristino ambientale dell'area utilizzata, da attuare alla chiusura dello stesso impianto.
2.La regione, entro i termini stabiliti dall'articolo 27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, conclude il procedimento e si pronuncia in merito al progetto di adeguamento. In caso di approvazione del progetto, la regione autorizza l'esercizio dei relativi lavori, stabilendone le modalita' di esecuzione ed il termine per la conclusione, che non puo' essere, in ogni caso, superiore a 18 mesi, a decorrere dalla data di approvazione del progetto.
3.Nel caso in cui, in sede di procedimento, emerge che non risultano rispettati i soli requisiti relativi alla localizzazione dell'impianto previsti dal presente decreto, la regione autorizza la prosecuzione dell'attivita', stabilendo le prescrizioni necessarie ad assicurare la tutela della salute e dell'ambiente, ovvero prescrive la rilocalizzazione dello stesso impianto in tempi definiti.
4.La provincia competente per territorio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, procede all'ispezione degli impianti in esercizio alla stessa data che effettuano l'attivita' di recupero di rifiuti derivanti da veicoli fuori uso di cui all'articolo 6, comma 5, al fine di verificare il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di esercizio previste dal presente decreto e, se necessario, stabilisce le modalita' ed i tempi per conformarsi a dette prescrizioni, consentendo, nelle more dell'adeguamento, la prosecuzione dell'attivita'. In caso di mancato adeguamento nei modi e nei termini stabiliti, l'attivita' e' interrotta.
5.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, commi 2 e 8, le disposizioni relative alla consegna gratuita del veicolo, di cui allo stesso articolo 5, commi 2, 3 e 4, si applicano:
a)a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i veicoli immessi sul mercato a partire dal 1° luglio 2002;
b)dal 1° gennaio 2007, per i veicoli immessi sul mercato anteriormente al 1° luglio 2002. (( Nelle more del conseguimento delle obbligazioni di cui all'articolo 5, i produttori sostengono, a titolo individuale, gli eventuali costi derivanti dal valore negativo dei veicoli immessi sul mercato a partire dal 1° luglio 2002. ))6.L'entita' della garanzia finanziaria prevista dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997 puo' essere ridotta se il centro di raccolta e l'impianto di trattamento sono registrati ai sensi del Regolamento (CE) n. 761/01.
7.E' consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all'allegato III.
8.Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso sono cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attivita' di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
9.L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi 7 e 8 da parte delle imprese esercenti attivita' autoriparazione deve risultare da fatture rilasciate al cliente.
10.A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 22 del 1997 non si applicano ai veicoli individuati all'articolo 1, comma 1, e definiti all'articolo 3, comma 1, lettera a).
11.Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive e delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede ad integrare, modificare ed aggiornare gli allegati del presente decreto in conformita' alle modifiche intervenute in sede comunitaria.
((11-bis.All'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "la cessazione della circolazione di veicoli a motore e di rimorchi non avviati alla demolizione o" sono soppresse.))12.In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione le norme del presente decreto, afferenti a materia di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non hanno ancora provveduto al recepimento della direttiva 2000/53/CE, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, da adottarsi nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.
2.La regione, entro i termini stabiliti dall'articolo 27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, conclude il procedimento e si pronuncia in merito al progetto di adeguamento. In caso di approvazione del progetto, la regione autorizza l'esercizio dei relativi lavori, stabilendone le modalita' di esecuzione ed il termine per la conclusione, che non puo' essere, in ogni caso, superiore a 18 mesi, a decorrere dalla data di approvazione del progetto.
3.Nel caso in cui, in sede di procedimento, emerge che non risultano rispettati i soli requisiti relativi alla localizzazione dell'impianto previsti dal presente decreto, la regione autorizza la prosecuzione dell'attivita', stabilendo le prescrizioni necessarie ad assicurare la tutela della salute e dell'ambiente, ovvero prescrive la rilocalizzazione dello stesso impianto in tempi definiti.
4.La provincia competente per territorio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, procede all'ispezione degli impianti in esercizio alla stessa data che effettuano l'attivita' di recupero di rifiuti derivanti da veicoli fuori uso di cui all'articolo 6, comma 5, al fine di verificare il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di esercizio previste dal presente decreto e, se necessario, stabilisce le modalita' ed i tempi per conformarsi a dette prescrizioni, consentendo, nelle more dell'adeguamento, la prosecuzione dell'attivita'. In caso di mancato adeguamento nei modi e nei termini stabiliti, l'attivita' e' interrotta.
5.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, commi 2 e 8, le disposizioni relative alla consegna gratuita del veicolo, di cui allo stesso articolo 5, commi 2, 3 e 4, si applicano:
a)a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i veicoli immessi sul mercato a partire dal 1° luglio 2002;
b)dal 1° gennaio 2007, per i veicoli immessi sul mercato anteriormente al 1° luglio 2002. (( Nelle more del conseguimento delle obbligazioni di cui all'articolo 5, i produttori sostengono, a titolo individuale, gli eventuali costi derivanti dal valore negativo dei veicoli immessi sul mercato a partire dal 1° luglio 2002. ))6.L'entita' della garanzia finanziaria prevista dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997 puo' essere ridotta se il centro di raccolta e l'impianto di trattamento sono registrati ai sensi del Regolamento (CE) n. 761/01.
7.E' consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all'allegato III.
8.Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso sono cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attivita' di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
9.L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi 7 e 8 da parte delle imprese esercenti attivita' autoriparazione deve risultare da fatture rilasciate al cliente.
10.A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 22 del 1997 non si applicano ai veicoli individuati all'articolo 1, comma 1, e definiti all'articolo 3, comma 1, lettera a).
11.Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive e delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede ad integrare, modificare ed aggiornare gli allegati del presente decreto in conformita' alle modifiche intervenute in sede comunitaria.
((11-bis.All'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "la cessazione della circolazione di veicoli a motore e di rimorchi non avviati alla demolizione o" sono soppresse.))12.In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione le norme del presente decreto, afferenti a materia di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non hanno ancora provveduto al recepimento della direttiva 2000/53/CE, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, da adottarsi nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.
2. TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2023-02-10, n. 202302322Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
- art. 208 D.Lgs. 152/2006·
- conferenza di servizi·
- costituzionalità norma regionale·
- difetto di competenza·
- eccesso di potere·
- principio di buon andamento della P.A.·
- principio di leale collaborazione·
- riparto di competenze amministrative·
- violazione art. 6 l.r. n. 27/1998
3. TAR Roma, sez. V, sentenza 2024-07-19, n. 202414757Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
- autorizzazione provvisoria·
- concessione edilizia·
- convenzione di riqualificazione urbana·
- difetto di istruttoria·
- eccesso di potere·
- esproprio·
- impugnazione incidentale·
- legittimo affidamento·
- parere negativo conferenza di servizi·
- violazione art. 15 d.lgs. 209/2003·
- violazione art. 6 bis l.r. 27/1998
4. TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-06-20, n. 202310410Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
- art. 117 c.p.a.·
- art. 6 bis L.R. Lazio n. 27 del 9 luglio 1998·
- autorizzazione provvisoria·
- competenza amministrativa·
- delocalizzazione impianto·
- difetto di competenza·
- parere della Corte Costituzionale·
- rilascio autorizzazioni in materia di rifiuti·
- silenzio inadempimento
5. TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2023-03-13, n. 202304314Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
- art. 208 D.Lgs. 152/2006·
- art. 74 c.p.a.·
- autorizzazione attività di autodemolizione·
- compensazione delle spese di giudizio·
- difetto di motivazione e istruttoria·
- eccesso di potere·
- giudizio amministrativo·
- illegittimità derivata·
- incompetenza assoluta·
- principio di proporzionalità e leale collaborazione·
- violazione e falsa applicazione di legge