incompatibilita'
Art. 17. Incompatibilita'1.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 128-octies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il Ministro dell'economia e delle finanze puo', con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, individuare le ulteriori cause di incompatibilita' con l'esercizio dell'attivita' di agente in attivita' finanziaria e di mediatore creditizio.
2.I dipendenti, gli agenti e i collaboratori di banche ed intermediari finanziari non possono svolgere attivita' di mediazione creditizia, ne' esercitare, neppure per interposta persona, attivita' di amministrazione, direzione o controllo nelle societa' di mediazione creditizia iscritte nell'elenco di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, ovvero, anche informalmente, attivita' di promozione per conto di intermediari finanziari diversi da quello per il quale prestano la propria attivita'.
3.Le societa' di mediazione creditizia non possono detenere, neppure indirettamente, partecipazioni in banche o intermediari finanziari.
4.Le banche e gli intermediari finanziari non possono detenere, nelle imprese o societa' che svolgono l'attivita' di mediazione creditizia, partecipazioni che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale o che attribuiscono almeno il dieci per cento dei diritti di voto o che comunque consentono di esercitare un'influenza notevole.
((4-bis.L'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria e' compatibile con l'attivita' di agenzia di assicurazione e quella di promotore finanziario, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 12, comma 1-bis, nonche' i rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo elenco, registro o albo, effettuata al ricorrere dei requisiti previsti ai sensi del presente decreto legislativo, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il possesso dei requisiti e' verificato per via informatica. L'esercizio di tali attivita' rimane assoggettato alle relative discipline di settore ed ai relativi controlli.
4-ter.L'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria non e' compatibile con le attivita' di mediazione di assicurazione o di riassicurazione previste dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ne' con l'attivita' di consulente finanziario di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e neppure con quella di societa' di consulenza finanziaria di cui all'articolo 18-ter del predetto decreto legislativo.
4-quater.L'attivita' di mediazione creditizia e' compatibile con le attivita' di mediazione di assicurazione o di riassicurazione e di consulenza finanziaria, fermi restando i rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo elenco, registro o albo, effettuata al ricorrere dei requisiti previsti ai sensi del presente decreto legislativo del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il possesso dei requisiti e' verificato per via informatica. L'esercizio di tali attivita' rimane assoggettato alle relative discipline di settore e ai relativi controlli.
4-quinquies.L'attivita' di mediazione creditizia non e' compatibile con l'attivita' di agenzia di assicurazione prevista dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e con l'attivita' di promotore finanziario prevista dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
4-sexies.L'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies e i soggetti incaricati della tenuta dei registri ed albi indicati ai commi 4-bis e 4-quater concordano forme di collaborazione in materia di formazione ed aggiornamento professionale nonche' forme di scambio di informazioni al fine di evitare duplicazioni di adempimenti a carico degli iscritti.
4-septies.Al fine di razionalizzare l'accesso alle diverse professioni da parte dei soggetti che svolgono le attivita' di agente in attivita' finanziaria, di mediatore creditizio e di promotore finanziario, gli Organismi adibiti alla gestione dei rispettivi elenchi concordano, entro ventiquattro mesi dalla costituzione dell'Organismo di cui all'articolo 128-undecies, un unico modulo di prova selettiva.
4-octies.Ai fini del presente decreto legislativo per collaboratori si intendono coloro che operano sulla base di un incarico conferito ai sensi dell'articolo 1742 del codice civile. Il superamento della prova valutativa prevista dall'articolo 128-novies, comma 1, e la trasmissione del nominativo del collaboratore ai sensi del comma 3 del medesimo articolo assolvono agli obblighi previsti dall'articolo 5 della legge 3 maggio 1985, n. 204, e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 21 agosto 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 9 settembre 1985, esonerando il collaboratore dagli obblighi ivi previsti. Non si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 9 della legge 3 maggio 1985, n. 204.))-------------AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 ha disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto".
2.I dipendenti, gli agenti e i collaboratori di banche ed intermediari finanziari non possono svolgere attivita' di mediazione creditizia, ne' esercitare, neppure per interposta persona, attivita' di amministrazione, direzione o controllo nelle societa' di mediazione creditizia iscritte nell'elenco di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, ovvero, anche informalmente, attivita' di promozione per conto di intermediari finanziari diversi da quello per il quale prestano la propria attivita'.
3.Le societa' di mediazione creditizia non possono detenere, neppure indirettamente, partecipazioni in banche o intermediari finanziari.
4.Le banche e gli intermediari finanziari non possono detenere, nelle imprese o societa' che svolgono l'attivita' di mediazione creditizia, partecipazioni che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale o che attribuiscono almeno il dieci per cento dei diritti di voto o che comunque consentono di esercitare un'influenza notevole.
((4-bis.L'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria e' compatibile con l'attivita' di agenzia di assicurazione e quella di promotore finanziario, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 12, comma 1-bis, nonche' i rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo elenco, registro o albo, effettuata al ricorrere dei requisiti previsti ai sensi del presente decreto legislativo, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il possesso dei requisiti e' verificato per via informatica. L'esercizio di tali attivita' rimane assoggettato alle relative discipline di settore ed ai relativi controlli.
4-ter.L'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria non e' compatibile con le attivita' di mediazione di assicurazione o di riassicurazione previste dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ne' con l'attivita' di consulente finanziario di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e neppure con quella di societa' di consulenza finanziaria di cui all'articolo 18-ter del predetto decreto legislativo.
4-quater.L'attivita' di mediazione creditizia e' compatibile con le attivita' di mediazione di assicurazione o di riassicurazione e di consulenza finanziaria, fermi restando i rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo elenco, registro o albo, effettuata al ricorrere dei requisiti previsti ai sensi del presente decreto legislativo del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il possesso dei requisiti e' verificato per via informatica. L'esercizio di tali attivita' rimane assoggettato alle relative discipline di settore e ai relativi controlli.
4-quinquies.L'attivita' di mediazione creditizia non e' compatibile con l'attivita' di agenzia di assicurazione prevista dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e con l'attivita' di promotore finanziario prevista dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
4-sexies.L'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies e i soggetti incaricati della tenuta dei registri ed albi indicati ai commi 4-bis e 4-quater concordano forme di collaborazione in materia di formazione ed aggiornamento professionale nonche' forme di scambio di informazioni al fine di evitare duplicazioni di adempimenti a carico degli iscritti.
4-septies.Al fine di razionalizzare l'accesso alle diverse professioni da parte dei soggetti che svolgono le attivita' di agente in attivita' finanziaria, di mediatore creditizio e di promotore finanziario, gli Organismi adibiti alla gestione dei rispettivi elenchi concordano, entro ventiquattro mesi dalla costituzione dell'Organismo di cui all'articolo 128-undecies, un unico modulo di prova selettiva.
4-octies.Ai fini del presente decreto legislativo per collaboratori si intendono coloro che operano sulla base di un incarico conferito ai sensi dell'articolo 1742 del codice civile. Il superamento della prova valutativa prevista dall'articolo 128-novies, comma 1, e la trasmissione del nominativo del collaboratore ai sensi del comma 3 del medesimo articolo assolvono agli obblighi previsti dall'articolo 5 della legge 3 maggio 1985, n. 204, e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 21 agosto 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 9 settembre 1985, esonerando il collaboratore dagli obblighi ivi previsti. Non si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 9 della legge 3 maggio 1985, n. 204.))-------------AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 ha disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto".
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2. Trib. Roma, sentenza 09/10/2024, n. 15259Provvedimento: 1 R e p u b b l i c a I t a l i a n a In nome del Popolo italiano Tribunale ordinario di Roma XI Sezione civile Il Giudice, Dr.ssa Paola Grimaldi, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 32026 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020 e rimessa in decisione all'udienza del 20.3.2024, vertente TRA DRIMBOX ITALIA s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore RO EL, rappresentata e difesa dall'Avv. Cosimo Casaluci che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione del nuovo difensore ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del difensore all'indirizzo PEC …Leggi di più...
3. Corte d'Appello Roma, sentenza 19/11/2024, n. 3969Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________ La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori Magistrati: 1) dott. Donatella Casablanca_______ Presidente 2) dott. Eliana Romeo ____________ Consigliere rel. 3) dott. Maria Vittoria Valente __________ Consigliere All'udienza pubblica del 19 novembre 2024 ha deliberato, nelle forme della motivazione contestuale, la seguente SENTENZA Nel procedimento n.1646/2022 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 4745/2022 emessa in data 23 maggio 2022 dal Tribunale- GL di Roma e vertente tra FI.MA. S.R.L, in persona del legale rappresentante pro tempore ( C.F. …Leggi di più...
4. TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2020-05-22, n. 202005431Provvedimento: Pubblicato il 22/05/2020 N. 05431/2020 REG.PROV.COLL. N. 05802/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5802 del 2016, proposto dal sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Confessore, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Po, n. 25/B; contro - Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori Creditizi, in persona del Direttore Generale p.t. rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Gennaro Terracciano e …Leggi di più...- art. 106 TUB·
- art. 112 comma 1 TUB·
- art. 128 duodecies TUB·
- art. 128 quater TUB·
- art. 128 quinquies TUB·
- art. 128 undecies TUB·
- art. 155 comma 4 TUB·
- art. 17 comma 4-ter D.lgs. n. 141/2010·
- art. 23 comma 5 D.lgs. n. 141/2010·
- art. 24 commi 4 e 5 D.lgs. n. 141/2010·
- art. 84 D.L. n. 18/2020·
- cancellazione dall'elenco degli agenti in attività finanziaria·
- cancellazione volontaria·
- commistione di attività incompatibili·
- difetto di proporzionalità·
- diligenza qualificata degli agenti finanziari·
- diritto alla cancellazione volontaria·
- eccesso di potere·
- inadempimento degli obblighi professionali·
- iscrizione non operativa·
- principio di buona fede·
- principio di lealtà professionale·
- principio di legalità·
- principio di proporzionalità·
- procedimento sanzionatorio·
- proporzionalità della sanzione·
- proporzionalità delle violazioni·
- sanzione amministrativa·
- tutela degli interessi pubblici·
- tutela della concorrenza nel mercato finanziario·
- valutazione complessiva delle violazioni·
- violazione delle norme del TUB
5. TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2017-09-29, n. 201709993Provvedimento: Pubblicato il 29/09/2017 N. 09993/2017 REG.PROV.COLL. N. 13846/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 13846 del 2016, proposto da: -OMISSIS-in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Montemurro, Mario Anzisi, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Perrotta-Casagrande in Roma, via della Giuliana, 32; contro OA - ORGANISMO PER LA GESTIONE DEGLI ELENCHI DEGLI AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA E DEI MEDIATORI CREDITIZI, in persona del …Leggi di più...- art. 128-novies TUB·
- art. 128-octies TUB·
- art. 128-quater TUB·
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