Art 50

Art. 50. (Norme di contabilita)

Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge le regioni provvedono con legge a disciplinare l'utilizzazione del patrimonio e la contabilita' delle unita' sanitarie locali in conformita' ai seguenti principi:
1) la disciplina amministrativo-contabile delle gestioni deve risultare corrispondente ai principi della contabilita' pubblica previsti dalla legislazione vigente;
2) i competenti organi dei comuni, singoli o associati, e delle comunita' montane interessati cureranno l'effettuazione di periodiche verifiche di cassa, con ritmo almeno bimestrale, al fine dell'accertamento di eventuali disavanzi, da comunicare immediatamente ai sindaci o ai presidenti delle comunita' competenti per l'adozione dei provvedimenti di cui all'ultimo comma del presente articolo;
3) i bilanci devono recare analitiche previsioni tanto in termini di competenze quanto in termini di cassa;
4) i predetti bilanci, in cui saranno distinte le gestioni autonome e le contabilita' speciali, devono essere strutturati su base economica;
5) i conti consuntivi devono contenere una compiuta dimostrazione, oltre che dei risultati finanziari, di quelli economici e patrimoniali delle gestioni;
6) le risultanze complessive delle previsioni di entrata e di spesa nonche' dei conti consuntivi delle unita' sanitarie locali, devono essere iscritte rispettivamente nel bilancio di previsione e nel conto consuntivo dei comuni singoli o associati o delle comunita' montane. I bilanci di previsione e i conti consuntivi delle unita' sanitarie locali debbono essere allegati alle contabilita' degli enti territoriali cui si riferiscono;
7) gli stanziamenti iscritti in entrata ed in uscita dei bilanci comunali o delle comunita' montane per i compiti delle unita' sanitarie locali debbono comprendere i relativi affidamenti regionali che non possono essere utilizzati in alcun caso per altre finalita';
8) i contratti di fornitura non possono essere stipulati con dilazioni di pagamento superiori a 90 giorni;
9) alle unita' sanitarie locali e' vietato, anche attraverso i comuni, il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento salvo anticipazioni mensili da parte del tesoriere pari a un dodicesimo dello scoperto autorizzato.
((10) l'obbligo di prevedere, nell'ordinamento contabile delle unita' sanitarie locali, l'adeguamento della classificazione economica e funzionale della spesa, della denominazione dei capitoli delle entrate e delle spese nonche' dei relativi codici, ai criteri stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanita', sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, da emanarsi entro il 30 giugno 1980.
Fino all'emanazione del predetto decreto del Presidente della Repubblica, l'ordinamento contabile delle unita' sanitarie locali, per quanto attiene al presente obbligo, dovra' essere conforme ai criteri contenuti nelle leggi di bilancio e di contabilita' delle rispettive regioni di appartenenza.)) Le unita' sanitarie locali debbono fornire alle regioni rendiconti trimestrali, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di scadenza del trimestre, in cui si dia conto dell'avanzo o disavanzo di cassa nonche' dei debiti e crediti dei bilanci gia' accertati alla data della resa del conto anzidetto, dettagliando gli eventuali impedimenti obiettivi per cui, decorso il termine di cui al numero 8) del primo comma, non sono stati effettuati pagamenti per forniture. ((Nei casi di inosservanza del termine suindicato, le regioni sono tenute a provvedere all'acquisizione dei rendiconti stessi, entro i successivi trenta giorni.)) La regione a sua volta fornira' gli stessi dati ai Ministeri della sanita' e del tesoro secondo un modello di rilevazione contabile delle spese del servizio sanitario nazionale impostato uniformemente nell'ambito dell'indirizzo e coordinamento governativo.
Ove dalla comunicazione di cui al numero 2) del primo comma, ovvero dalla rendicontazione trimestrale prevista dal secondo comma del presente articolo, risulti che la gestione manifesta un disavanzo complessivo, e cio' anche avendo riguardo ai debiti e crediti di bilancio, i comuni, singoli o associati, e le comunita' montane sono tenuti a convocare nel termine di 30 giorni i rispettivi organi deliberanti al fine di adottare i provvedimenti necessari a riportare in equilibrio il conto di gestione della unita' sanitaria locale.
Entrata in vigore il 29 febbraio 1980

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