(cliniche universitarie e relative convenzioni)

Art. 39.(Cliniche universitarie e relative convenzioni)

Fino alla riforma dell'ordinamento universitario e della facolta' di medicina, per i rapporti tra regioni ed universita' relativamente alle attivita' del servizio sanitario nazionale, si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi.
Al fine di realizzare un idoneo coordinamento delle rispettive funzioni istituzionali, le regioni e l'universita' stipulano convenzioni per disciplinare, anche sotto l'aspetto finanziario:
1) l'apporto nel settore assistenziale delle facolta' di medicina alla realizzazione degli obiettivi della programmazione sanitaria regionale;
2) l'utilizzazione da parte delle facolta' di medicina, per esigenze di ricerca e di insegnamento, di idonee strutture delle unita' sanitarie locali e l'apporto di queste ultime ai compiti didattici e di ricerca della universita'.
Tali convenzioni una volta definite fanno parte dei piani sanitari regionali di cui al terzo comma dell'articolo 11.
Con tali convenzioni:
a) saranno indicate le strutture delle unita' sanitarie locali da utilizzare a fini didattici e di ricerca, in quanto rispondano ai requisiti di idoneita' fissati con decreto interministeriale adottato di concerto tra i Ministri della pubblica istruzione e della sanita';
b) al fine di assicurare il miglior funzionamento dell'attivita' didattica e di ricerca mediante la completa utilizzazione del personale docente delle facolta' di medicina e l'apporto all'insegnamento di personale ospedaliero laureato e di altro personale laureato e qualificato sul piano didattico, saranno indicate le strutture a direzione universitaria e quelle a direzione ospedaliera alle quali affidare funzioni didattiche integrative di quelle universitarie. Le strutture a direzione ospedaliera cui vengono affidate le suddette funzioni didattiche non possono superare il numero di quelle a direzione universitaria.
Le indicazioni previste nelle lettere a) e b) del precedente comma sono formulate previo parere espresso da una commissione di esperti composta da tre rappresentanti della universita' e tre rappresentanti della regione.
Le convenzioni devono altresi' prevedere:
1) che le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura che sono attualmente gestiti direttamente dall'universita', fermo restando il loro autonomo ordinamento, rientrino, per quanto concerne l'attivita' di assistenza sanitaria, nei piani sanitari nazionali e regionali;
2) che l'istituzione di nuove divisioni, sezioni e servizi per sopravvenute esigenze didattiche e di ricerca che comportino nuovi oneri connessi all'assistenza a carico delle regioni debba essere attuata d'intesa tra regioni ed universita'.
In caso di mancato accordo tra regioni ed universita' in ordine alla stipula della convenzione o in ordine alla istituzione di nuove divisioni, sezioni e servizi di cui al comma precedente si applica la procedura di cui all'articolo 50 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, sentiti il Consiglio sanitario nazionale e la sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
Le convenzioni di cui al secondo comma vanno attuate, per quanto concerne la utilizzazione delle strutture assistenziali delle unita' sanitarie locali, con specifiche convenzioni, da stipulare tra l'universita' e l'unita' sanitaria locale, che disciplineranno sulla base della legislazione vigente le materie indicate nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129.
Le convenzioni previste nel presente articolo sono stipulate sulla base di schemi tipo da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approvati di concerto tra i Ministri della pubblica istruzione e della sanita', sentite le regioni, il Consiglio sanitario nazionale e la 1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
Entrata in vigore il 28 dicembre 1978
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