(costituzione delle unita' sanitarie locali)

Art. 61.(Costituzione delle unita' sanitarie locali)

Le regioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e secondo le norme di cui al precedente Titolo I, individuano gli ambiti territoriali delle unita' sanitarie locali, ne disciplinano con legge i compiti, la struttura, la gestione, l'organizzazione, il funzionamento e stabiliscono i criteri per l'articolazione delle unita' sanitarie locali in distretti sanitari di base.
Con provvedimento da adottare entro il 31 dicembre 1979 secondo le norme dei rispettivi statuti le regioni costituiscono le unita' sanitarie locali.
Le regioni, con lo stesso provvedimento di cui al comma precedente, adottano disposizioni:
a) per il graduale trasferimento ai comuni, perche' siano attribuiti alle unita' sanitarie locali, delle funzioni, dei beni e delle attrezzature di cui sono attualmente titolari gli enti o gli uffici di cui, a norma della presente legge, vengano a cessare i compiti nelle materie proprie del servizio sanitario nazionale;
b) per l'utilizzazione presso i servizi delle unita' sanitarie locali del personale gia' dipendente dagli enti od uffici di cui alla precedente lettera a) che a norma della presente legge e' destinato alle unita' sanitarie locali, nonche' per il trasferimento del personale medesimo dopo la definizione degli organici secondo quanto disposto nei provvedimenti assunti in attuazione di quanto previsto dal penultimo comma, punto 4, del precedente articolo 15;
c) per la gestione finanziaria dei servizi di cui alla precedente lettera a) a partire dalla data di costituzione delle unita' sanitarie locali, con l'obbligo di fissare i limiti massimi di spesa consentiti per le retribuzioni del personale e per l'acquisto di beni e servizi e di prevedere periodici controlli della spesa e le responsabilita' in ordine alla stessa.
Fino a quando non sara' stato emanato il provvedimento di cui al secondo comma del presente articolo, la tutela sanitaria delle attivita' sportive, nelle regioni che non abbiano emanato proprie norme in materia, continuera' ad essere assicurata, con l'osservanza dei principi generali contenuti nella legge 26 ottobre 1971, n. 1099, e delle normative stabilite dalle singole federazioni sportive riconosciute dal CONI, secondo i propri regolamenti.
Entrata in vigore il 28 dicembre 1978
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