(servizio di assistenza religiosa)

Art. 38.(Servizio di assistenza religiosa)

Presso le strutture di ricovero del servizio sanitario nazionale e' assicurata l'assistenza religiosa nel rispetto della volonta' e della liberta' di coscienza del cittadino.
A tale fine l'unita' sanitaria locale provvede per l'ordinamento del servizio di assistenza religiosa cattolica d'intesa con gli ordinari diocesani competenti per territorio; per gli altri culti d'intesa con le rispettive autorita' religiose competenti per territorio.
Entrata in vigore il 28 dicembre 1978
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