norme sulla giurisdizione e disciplina transitoria

Art. 3. Norme sulla giurisdizione e disciplina transitoria1.Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra societa', associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, e' disciplinata dal codice del processo amministrativo. In ogni caso e' fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all'articolo 2, comma 2, nonche' quelle inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91. ((Sono in ogni caso riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed alla competenza funzionale inderogabile del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle societa' o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche. Per le stesse controversie resta esclusa ogni competenza degli organi di giustizia sportiva, fatta salva la possibilita' che lo statuto e i regolamenti del CONI e conseguentemente delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, prevedano organi di giustizia dell'ordinamento sportivo che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto decidono tali questioni anche nel merito ed in unico grado e le cui statuizioni, impugnabili ai sensi del precedente periodo, siano rese in via definitiva entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato.
Con lo spirare di tale termine il ricorso all'organo di giustizia sportiva si ha per respinto, l'eventuale decisione sopravvenuta di detto organo e' priva di effetto e i soggetti interessati possono proporre, nei successivi trenta giorni, ricorso dinanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio)). ((3))2.COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104.
3.COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104.
4.COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104.
5.COMMA SOPPRESSO DALLA L. 17 OTTOBRE 2003, N. 280.

---------------AGGIORNAMENTO (3)
La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 650) che "Le disposizioni di cui ai commi da 647 a 649 si applicano anche ai processi ed alle controversie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge".
Entrata in vigore il 31 dicembre 2018

Sentenze111


  • 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/12/2018, n. 32358
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    • 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/03/2004, n. 5775
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      • 3. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-08-10, n. 202307726
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        • ammissione ai campionati·
        • art. 52 NOIF·
        • compensazione dei debiti·
        • debiti contributivi·
        • decreti sostegno·
        • diritti di difesa·
        • giurisdizione amministrativa·
        • giustizia sportiva·
        • licenze nazionali·
        • misure cautelari·
        • ordinanza cautelare·
        • par condicio·
        • pregiudiziale sportiva·
        • regolamento FIGC·
        • sospensione dei pagamenti·
        • sospensione delle attività di riscossione·
        • trasparenza finanziaria

      • 4. TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2023-09-05, n. 202313594
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        • art. 52 co. 10 NOIF·
        • compensazione delle spese·
        • diniego di ammissione·
        • esclusione dal campionato·
        • giustizia sportiva·
        • licenza nazionale·
        • normativa federale·
        • pregiudiziale sportiva·
        • procedura sportiva·
        • riconoscimento del titolo sportivo·
        • ricorso amministrativo·
        • svincolo dei calciatori

      • 5. TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2024-06-05, n. 202411425
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        • annullamento provvedimento amministrativo·
        • art. 24 co. 2 regolamento agenti sportivi·
        • art. 3 d.l. n. 220/2003·
        • art. 8 co. 4 regolamento agenti sportivi·
        • autonomia dell'ordinamento sportivo·
        • comprovata ricezione della raccomandata·
        • fattispecie a formazione progressiva·
        • giurisdizione del giudice amministrativo·
        • iscrizione nel registro federale degli agenti sportivi·
        • pregiudiziale sportiva·
        • regolamento FIGC degli agenti sportivi·
        • termine decadenziale per iscrizione·
        • titolo abilitativo e iscrizione al registro·
        • violazione art. 10 bis l. 241/1990
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