norme sulla giurisdizione e disciplina transitoria
Art. 3. Norme sulla giurisdizione e disciplina transitoria1.Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra societa', associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, ((e' disciplinata dal codice del processo amministrativo)). In ogni caso e' fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all'articolo 2, comma 2, nonche' quelle inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91.
2.((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)).
3.((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)).
4.((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)).
5.COMMA SOPPRESSO DALLA L. 17 OTTOBRE 2003, N. 280.
2.((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)).
3.((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)).
4.((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)).
5.COMMA SOPPRESSO DALLA L. 17 OTTOBRE 2003, N. 280.