presupposti di ammissibilita'

Art. 7. Presupposti di ammissibilita'1.Il debitore in stato di sovraindebitamento puo' proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalita' di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalita' per l'eventuale liquidazione dei beni. E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorche' ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 28 OTTOBRE 2020, N. 137, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 DICEMBRE 2020, N. 176)). Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, il piano puo' anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.Il gestore e' nominato dal giudice; si applicano gli articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. (4)((5))1-bis.Fermo il diritto di proporre ai creditori un accordo ai sensi del comma 1, il consumatore in stato di sovraindebitamento puo' proporre, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un piano contenente le previsioni di cui al comma 1.
2.La proposta non e' ammissibile quando il debitore, anche consumatore:
a)e' soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;
b)ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;
c)ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
d)ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.
((d-bis) ha gia' beneficiato dell'esdebitazione per due volte;))((5))((d-ter) limitatamente al piano del consumatore, ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;))((5))((d-quater) limitatamente all'accordo di composizione della crisi, risulta abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori)). ((5))2-bis.Ferma l'applicazione del comma 2, lettere b), c) e d), l'imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento puo' proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi secondo le disposizioni della presente sezione. (1)
((2-ter.L'accordo di composizione della crisi della societa' produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili))((5))--------------AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". --------------AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale, con sentenza 22 ottobre - 29 novembre 2019, n. 245 (in G.U. 1ª s.s. 4/12/2019, n. 49), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 1, terzo periodo, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche' di composizione delle crisi da sovraindebitamento), limitatamente alle parole: «all'imposta sul valore aggiunto»". -----------------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha disposto (con l'art. 4-ter, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Entrata in vigore il 24 dicembre 2020

Sentenze72


  • 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/12/2016, n. 26988
    Provvedimento: 26988/16 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Udienza pubblica in data 8/11/2016 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE OGGETTO Concordato preventivo SEZIONI UNITE CIVILI R.G.N.4396/2014 cron. 26988 Rep. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CI. dott. Renato Rordorf Primo Presidente f.f. dott. Ettore Bucciante Presidente di sezione dott. Giovanni Amoroso Presidente di sezione dott. FA Petitti Presidente di sezione dott. Aniello Nappi Rel. Consigliere Consiglieredott. Domenico Chindemi Consigliere dott. Felice Manna dott. Carlo De Chiara Consigliere Consigliere dott. Franco de FA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da SA FA Immobiliare s.r.l., domiciliata in …
     Leggi di più...

  • 2. Trib. Termini Imerese, sentenza 31/07/2024, n. 1222
    Provvedimento: N . 3 2 0 5 / 2 0 1 8 R . G . A . C . REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE in composizione monocratica ed in persona del dott. Andrea Quintavalle, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3205 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018, vertente TRA LD US, nato ad [...] il [...], C.F. [...], e BA LI AR, nata a [...] il [...], C.F. [...], elettivamente domiciliati in Termini Imerese, in via Garibaldi n. 33, presso lo studio dell'avv. IA Antonietta Lanza nonché rappresentati e difesi dall'avv. Angela Blando giusta procura in atti - OPPONENTI- E COMPASS BANCA S.P.A. (già …
     Leggi di più...

  • 3. Trib. Livorno, sentenza 19/06/2024, n. 48
    Provvedimento: N. R.G. 27/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, in persona del giudice dott. Gianmarco Marinai ha pronunciato la seguente SENTENZA avente ad oggetto l'omologazione della domanda di ristrutturazione dei debiti ex art. 70 CCII di IG AN, nato a [...] il [...] residente in Loc. Ghiaccioni n° 29 57025 PI (LI), C.F.: [...]; LI TE, nata a [...] il [...] residente in Loc. Ghiaccioni n° 29 57025 PI (LI), C.F.: [...] CH AN, nata a [...] il [...] residente in Via Giordano Bruno n° 59 57025 PI (LI), C.F: [...] MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con decreto ex art. 70, primo comma, C.C.I.I. emesso il 4.4.2024, questo giudice ha dichiarato aperta la …
     Leggi di più...

  • 4. Trib. Livorno, sentenza 08/07/2024, n. 57
    Provvedimento: N. R.G. 49/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME EL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, in persona del giudice dott. Gianmarco Marinai ha pronunciato la seguente SENTENZA avente ad oggetto l'omologazione della domanda di ristrutturazione dei debiti ex art. 70 CCII di FR EL ON (P.I./ C.F. [...]) MOTIVI ELLA DECISIONE 1. Con decreto ex art. 70, primo comma, C.C.I.I. emesso il 29.5.2024, questo giudice ha dichiarato aperta la procedura di ristrutturazione dei debiti proposta da FR EL ON (C.F. [...]) e ha disposto, tra l'altro, che l'OCC comunicasse a tutti i creditori la proposta e la relazione particolareggiata assegnando loro termine di 20 gg dalla comunicazione per far …
     Leggi di più...

  • 5. Trib. Livorno, sentenza 11/12/2024, n. 105
    Provvedimento: N. R.G. 69/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, in persona del giudice dott. Gianmarco Marinai ha pronunciato la seguente SENTENZA avente ad oggetto l'omologazione della domanda di ristrutturazione dei debiti ex art. 70 CCII di MO BI (P.I./ C.F. [...]) MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con decreto ex art. 70, primo comma, C.C.I.I. emesso in data 1.7.2024, questo giudice ha dichiarato aperta la procedura di ristrutturazione dei debiti proposta da MO BI (C.F. [...]) e ha disposto, tra l'altro, che l'OCC comunicasse a tutti i creditori la proposta e la relazione particolareggiata assegnando loro termine di 20 gg dalla comunicazione per far …
     Leggi di più...
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi