condizioni di liceita' della pubblicita' comparativa

Art. 4. Condizioni di liceita' della pubblicita' comparativa1.Per quanto riguarda il confronto, la pubblicita' comparativa e' lecita se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a)non e' ingannevole ai sensi del presente decreto legislativo o degli articoli 21, 22 e 23 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo»;
b)confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi;
c)confronta oggettivamente una o piu' caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi;
d)non ingenera confusione sul mercato tra i professionisti o tra l'operatore pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o i servizi dell'operatore pubblicitario e quelli di un concorrente;
e)non causa discredito o denigrazione di marchi, denominazioni commerciali, altri segni distintivi, beni, servizi, attivita' o posizione di un concorrente;
f)per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisce in ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione;
g)non trae indebitamente vantaggio dalla notorieta' connessa al marchio, alla denominazione commerciale ovvero ad altro segno distintivo di un concorrente o alle denominazioni di origine di prodotti concorrenti;
h)non presenta un bene o un servizio come imitazione o contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o da una denominazione commerciale depositati.
2.Il requisito della verificabilita' di cui al comma 1, lettera c), si intende soddisfatto quando i dati addotti ad illustrazione della caratteristica del bene o servizio pubblicizzato sono suscettibili di dimostrazione.
3.Qualunque raffronto che fa riferimento a un'offerta speciale deve indicare in modo chiaro e non equivoco il termine finale dell'offerta oppure, nel caso in cui l'offerta speciale non sia ancora avviata, la data di inizio del periodo nel corso del quale si applicano il prezzo speciale o altre condizioni particolari o, se del caso, che l'offerta speciale dipende dalla disponibilita' dei beni e servizi.
Nota all'art. 4.
- Si riporta il testo degli articoli 21, 22 e 23 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
«Art. 21 (Elementi di valutazione). - 1. Per determinare se la pubblicita' sia ingannevole se ne devono considerare tutti gli elementi, con riguardo in particolare ai suoi riferimenti:
a) alle caratteristiche dei beni o dei servizi, quali la loro disponibilita', la natura, l'esecuzione, la composizione, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, l'idoneita' allo scopo, gli usi, la quantita', la descrizione, l'origine geografica o commerciale, o i risultati che si possono ottenere con il loro uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove o controlli effettuati sui beni o sui servizi;
b) al prezzo o al modo in cui questo viene calcolato ed alle condizioni alle quali i beni o i servizi vengono forniti;
c) alla categoria, alle qualifiche e ai diritti dell'operatore pubblicitario, quali l'identita', il patrimonio, le capacita', i diritti di proprieta' intellettuale e industriale, ogni altro diritto su beni immateriali relativi all'impresa ed i premi o riconoscimenti.».
«Art. 22 (Condizioni di liceita' della pubblicita' comparativa). - 1. Per quanto riguarda il confronto, la pubblicita' comparativa e' lecita se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) non e' ingannevole ai sensi della presente sezione;
b) confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi;
c) confronta oggettivamente una o piu' caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi;
d) non ingenera confusione sul mercato fra l'operatore pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o i servizi dell'operatore pubblicitario e quelli di un concorrente;
e) non causa discredito o denigrazione di marchi, denominazioni commerciali, altri segni distintivi, beni, servizi, attivita' o circostanze di un concorrente;
f) per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisce in ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione;
g) non trae indebitamente vantaggio dalla notorieta' connessa al marchio, alla denominazione commerciale ovvero ad altro segno distintivo di un concorrente o alle denominazioni di origine di prodotti concorrenti;
h) non presenta un bene o un servizio come imitazione o contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o da una denominazione commerciale depositati.
2. Il requisito della verificabilita' di cui al comma 1, lettera c), si intende soddisfatto quando i dati addotti ad illustrazione della caratteristica del bene o servizio pubblicizzato sono suscettibili di dimostrazione.
3. Qualunque raffronto che fa riferimento a un'offerta speciale deve indicare in modo chiaro e non equivoco il termine finale dell'offerta oppure, nel caso in cui l'offerta speciale non sia ancora cominciata, la data di inizio del periodo nel corso del quale si applicano il prezzo speciale o altre condizioni particolari o, se del caso, che l'offerta speciale dipende dalla disponibilita' dei beni e servizi.
«Art. 23 (Trasparenza della pubblicita). - 1. La pubblicita' deve essere chiaramente riconoscibile come tale. La pubblicita' a mezzo di stampa deve essere distinguibile dalle altre forme di comunicazione al pubblico, con modalita' grafiche di evidente percezione.
2. I termini «garanzia», «garantito» e simili possono essere usati solo se accompagnati dalla precisazione del contenuto e delle modalita' della garanzia offerta. Quando la brevita' del messaggio pubblicitario non consente di riportare integralmente tali precisazioni, il riferimento sintetico al contenuto ed alle modalita' della garanzia offerta deve essere integrato dall'esplicito rinvio ad un testo facilmente conoscibile dal consumatore in cui siano riportate integralmente le precisazioni medesime.
3. E' vietata ogni forma di pubblicita' subliminale.».
Entrata in vigore il 31 dicembre 2008

Sentenze4


  • 1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2020-01-21, n. 202000507
    Provvedimento:
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    • art. 20 e 21 del Codice del Consumo·
    • art. 4 del d.lgs. 145/2007·
    • comparabilità dei prodotti cosmetici e trattamenti laser·
    • consulenza tecnica·
    • direttiva comunitaria 2005/29/CE·
    • ingannevolezza dei messaggi pubblicitari·
    • pratiche commerciali scorrette·
    • pubblicità comparativa·
    • regolamento UE n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici·
    • sanzione pecuniaria

  • 2. TAR Roma, sez. I, sentenza 2015-03-25, n. 201504580
    Provvedimento:
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    • annullamento provvedimento amministrativo·
    • art. 20 e 21 Codice del Consumo·
    • comparazione tra cosmetici e trattamenti laser·
    • compensazione delle spese di giudizio·
    • diritto alla pubblicità comparativa·
    • eccesso di potere·
    • pratiche commerciali scorrette·
    • pubblicità ingannevole·
    • regolamento UE n. 1223/09·
    • sanzione amministrativa

  • 3. TAR Roma, sez. I, sentenza 2009-12-16, n. 200913023
    Provvedimento:
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    • annullamento provvedimento AGCM·
    • art. 20, 21, 22 Codice del Consumo·
    • comparazione con prodotti simili·
    • consulenza tecnica·
    • eccesso di potere·
    • pratiche commerciali scorrette·
    • pubblicità ingannevole·
    • sanzione amministrativa pecuniaria·
    • tutela del consumatore·
    • violazione garanzie procedimentali

  • 4. TAR Roma, sez. I, dispositivo di sentenza 2009-11-16, n. 200900311
    Provvedimento:
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    • annullamento provvedimento AGCM·
    • art. 23 bis legge 6/12/1971, n. 1034·
    • divieto di diffusione·
    • giurisdizione TAR·
    • parere AGCOM·
    • pratiche commerciali scorrette·
    • regolamento procedure istruttorie·
    • ricorso amministrativo·
    • sanzione pecuniaria·
    • spese compensate
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