definizioni
Art. 2. Definizioni1.Ai fini del presente decreto si intende per:
a)benzina: gli oli minerali volatili destinati al funzionamento dei motori a combustione interna e ad accensione comandata, utilizzati per la propulsione di veicoli e compresi nei codici NC 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 51 e 2710 11 59;
b)combustibile diesel: i gasoli specificati nel codice NC 2710 19 41, utilizzati per i veicoli a propulsione autonoma di cui alle direttive 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, e 98/77/CE della Commissione, del 2 ottobre 1998; ricadono in tale definizione anche i liquidi derivati dal petrolio compresi nei codici NC 2710 19 41 e 2710 19 45, destinati all'uso nei motori di cui alle direttive 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, e 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2000;
c)commercializzazione: messa a disposizione, sul mercato nazionale, presso i depositi fiscali, i depositi commerciali o gli impianti di distribuzione, dei combustibili di cui alle lettere a) o b), indipendentemente dall'assolvimento dell'accisa;
d)deposito fiscale: impianto in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti i combustibili di cui alle lettere a) o b), sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall'amministrazione finanziaria; ricadono in tale definizione anche gli impianti di produzione dei combustibili;
e)combustibile sottoposto ad accisa: combustibile al quale si applica il regime fiscale delle accise;
f)deposito commerciale: deposito in cui vengono ricevuti, immagazzinati e spediti i combustibili di cui alle lettere a) o b), ad accisa assolta;
g)impianto di distribuzione: complesso commerciale unitario, accessibile al pubblico, costituito da una o piu' pompe di distribuzione, con le relative attrezzature e accessori, ubicato lungo la rete stradale ordinaria o lungo le autostrade;
h)pompa di distribuzione: apparecchio di erogazione automatica dei combustibili di cui alle lettere a) o b), inserito in un impianto di distribuzione, che presenta un sistema di quantificazione, inteso come valorizzazione, dell'erogato;
i)combustibili in distribuzione: combustibili per i quali l'accisa e' stata assolta messi a disposizione sul mercato nazionale per i consumatori finali.
Note all'art. 2:
- La direttiva 70/220/CEE del consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 076 del 6 aprile 1970.
- La direttiva 98/77/CE, della commissione, del 2 ottobre 1998, che adegua al processo tecnico la direttiva 70/220/CEE del consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative a misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 286/34 del 23 ottobre 1998.
- La direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 59/1 del 27 febbraio 1998.
- La direttiva 2000/25/CEE del Parlamento europeo e del consiglio del 22 maggio 2000, relativa a misure contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali e recante modifiche della direttiva 74/150/CEE del consiglio e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 173/1 del 12 luglio 2000.
a)benzina: gli oli minerali volatili destinati al funzionamento dei motori a combustione interna e ad accensione comandata, utilizzati per la propulsione di veicoli e compresi nei codici NC 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 51 e 2710 11 59;
b)combustibile diesel: i gasoli specificati nel codice NC 2710 19 41, utilizzati per i veicoli a propulsione autonoma di cui alle direttive 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, e 98/77/CE della Commissione, del 2 ottobre 1998; ricadono in tale definizione anche i liquidi derivati dal petrolio compresi nei codici NC 2710 19 41 e 2710 19 45, destinati all'uso nei motori di cui alle direttive 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, e 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2000;
c)commercializzazione: messa a disposizione, sul mercato nazionale, presso i depositi fiscali, i depositi commerciali o gli impianti di distribuzione, dei combustibili di cui alle lettere a) o b), indipendentemente dall'assolvimento dell'accisa;
d)deposito fiscale: impianto in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti i combustibili di cui alle lettere a) o b), sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall'amministrazione finanziaria; ricadono in tale definizione anche gli impianti di produzione dei combustibili;
e)combustibile sottoposto ad accisa: combustibile al quale si applica il regime fiscale delle accise;
f)deposito commerciale: deposito in cui vengono ricevuti, immagazzinati e spediti i combustibili di cui alle lettere a) o b), ad accisa assolta;
g)impianto di distribuzione: complesso commerciale unitario, accessibile al pubblico, costituito da una o piu' pompe di distribuzione, con le relative attrezzature e accessori, ubicato lungo la rete stradale ordinaria o lungo le autostrade;
h)pompa di distribuzione: apparecchio di erogazione automatica dei combustibili di cui alle lettere a) o b), inserito in un impianto di distribuzione, che presenta un sistema di quantificazione, inteso come valorizzazione, dell'erogato;
i)combustibili in distribuzione: combustibili per i quali l'accisa e' stata assolta messi a disposizione sul mercato nazionale per i consumatori finali.
Note all'art. 2:
- La direttiva 70/220/CEE del consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 076 del 6 aprile 1970.
- La direttiva 98/77/CE, della commissione, del 2 ottobre 1998, che adegua al processo tecnico la direttiva 70/220/CEE del consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative a misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 286/34 del 23 ottobre 1998.
- La direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 59/1 del 27 febbraio 1998.
- La direttiva 2000/25/CEE del Parlamento europeo e del consiglio del 22 maggio 2000, relativa a misure contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali e recante modifiche della direttiva 74/150/CEE del consiglio e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 173/1 del 12 luglio 2000.