disciplina dell'utilizzo nelle attivita'

Art. 8. Disciplina dell'utilizzo nelle attivita'1.L'utilizzazione dei lavoratori nelle attivita' di cui all'articolo 1 non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilita'.
2.I lavoratori utilizzati, percettori di trattamenti previdenziali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), sono impegnati per l'orario settimanale corrispondente alla proporzione tra il trattamento stesso e il livello retributivo iniziale, calcolato al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, previsto per i dipendenti che svolgono attivita' analoghe presso il soggetto promotore dell'intervento e comunque per non meno di 20 ore settimanali e per non piu' di 8 ore giornaliere. Nel caso di impegno per un orario superiore, entro il limite del normale orario contrattuale, ai lavoratori compete un importo integrativo corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziali ed assistenziali previste per i dipendenti che svolgono attivita' analoghe presso il soggetto utilizzatore.
3.Ai lavoratori utilizzati nelle attivita' di lavori socialmente utili ovvero nelle attivita' formative previste nell'ambito dei progetti e non percettori di trattamenti previdenziali, compete un importo mensile di lire 800.000, denominato assegno per i lavori socialmente utili. Tale assegno e' erogato dall'INPS previa certificazione delle presenze secondo le modalita' fissate dall'INPS a cura dell'ente utilizzatore e per esso trovano applicazione, in quanto non diversamente disposto, le disposizioni in materia di indennita' di mobilita'. I lavoratori sono impegnati per un orario settimanale di 20 ore e per non piu' di 8 ore giornaliere. Nel caso di impegno per un orario superiore, ai lavoratori compete il corrispondente importo integrativo di cui al comma 2.
4.L'assegno per i lavori socialmente utili e' cumulabile con i redditi relativi ad attivita' di lavoro autonomo di carattere occasionale e di collaborazione continuata e coordinata, iniziate successivamente all'avvio del progetto. Ai fini delle presenti disposizioni, per attivita' di lavoro occasionale si intendono quelle svolte per il periodo massimo previsto per il mantenimento dell'iscrizione nella prima classe delle liste di collocamento e nei limiti di lire 7.200.000 lorde percepite, nell'arco temporale di svolgimento del progetto, condizioni risultanti da apposita documentazione. L'assegno e', altresi', cumulabile con i redditi da lavoro dipendente a tempo determinato parziale, iniziato successivamente all'avvio del progetto, nei limiti di lire 600.000 mensili, opportunamente documentati. L'assegno e', invece, incompatibile con lo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato con contratto a termine a tempo pieno. In tale caso, l'ente utilizzatore potra' valutare la possibilita' di autorizzare un periodo di sospensione delle attivita' di lavori socialmente utili per il periodo corrispondente, dandone comunicazione alla sede INPS territorialmente competente. Le attivita' di lavoro autonomo o subordinato non devono in ogni caso essere di pregiudizio allo svolgimento delle attivita' di lavori socialmente utili o incompatibili con le attivita' medesime, secondo la valutazione del soggetto utilizzatore.
5.L'assegno per i lavori socialmente utili e' incompatibile con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonche' delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e con i trattamenti di pensionamento anticipato. In caso di avvio alle attivita' di lavori socialmente utili i titolari di assegno o di pensione di invalidita' possono optare per il trattamento di cui al comma 3. Sono invece cumulabili con il trattamento di cui al predetto comma 3, gli assegni e le pensioni di invalidita' civile nonche' le pensioni privilegiate per infermita' contratta a causa del servizio obbligatorio di leva.
6.L'importo integrativo di cui ai commi 2 e 3 e' a carico del soggetto utilizzatore ed e' corrisposto per le giornate di effettiva presenza.
7.I lavoratori che usufruiscono del trattamento di disoccupazione ordinaria con requisiti normali, se avviati a progetti di lavori socialmente utili con le modalita' di cui all'articolo 6, comma 2, possono optare per il trattamento di cui al comma 3 del presente articolo. In caso contrario essi possono essere utilizzati alle medesime condizioni dei lavoratori percettori di trattamento previdenziale di cui al comma 2 del presente articolo.
8.Con decorrenza dal 1 gennaio 1999 l'assegno viene rivalutato nella misura dell'80 per cento della variazione annuale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
9.I soggetti utilizzatori attuano idonee forme assicurative presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) contro gli infortuni e le malattie professionali connesse allo svolgimento della attivita' lavorativa, nonche' per la responsabilita' civile verso terzi.
10.Le attivita' di cui al comma 1 sono organizzate in modo che il lavoratore possa godere di un adeguato periodo di riposo, entro i termini di durata dell'impegno. Durante i periodi di riposo e' corrisposto l'assegno.
11.Le assenze per malattia, purche' documentate, non comportano la sospensione dell'assegno. I soggetti utilizzatori stabiliscono tra le condizioni di utilizzo il periodo massimo di assenze per malattia compatibile con il buon andamento del progetto.
12.Le assenze dovute a motivi personali, anche se giustificate, comportano la sospensione dell'assegno. E' facolta' del soggetto utilizzatore concordare l'eventuale recupero delle ore non prestate e in tal caso non viene operata detta sospensione.
13.Nel caso di assenze protratte e ripetute nel tempo che compromettano i risultati del progetto, e' facolta' del soggetto utilizzatore richiedere la sostituzione del lavoratore.
14.Nel caso di assenze per infortunio o malattia professionale al lavoratore viene corrisposto l'assegno per le giornate non coperte dall'indennita' erogata dall'INAIL e viene riconosciuto il diritto a partecipare alle attivita' progettuali al termine del periodo di inabilita'.
15.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151)).
16.Ai lavoratori impegnati a tempo pieno in lavori socialmente utili sono riconosciuti, senza riduzione dell'assegno, i permessi di cui all'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.
17.L'assegno e' erogato anche per le assenze di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
18.I lavoratori impegnati in lavori socialmente utili possono partecipare, con diritto alla corresponsione dell'assegno, alle assemblee organizzate dalle organizzazioni sindacali, nei casi ed alle condizioni previste per i dipendenti del soggetto utilizzatore.
19.Per i periodi di impegno nelle attivita' di lavori socialmente utili per i quali e' erogato l'assegno di cui al comma 3, trova applicazione il riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento. E' comunque consentita la possibilita' di riscatto dei periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili ai fini pensionistici, ai sensi della normativa vigente in materia, con particolare riguardo agli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.
Entrata in vigore il 26 aprile 2001
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