disposizioni per gli organismi pagatori

Art. 33. Disposizioni per gli organismi pagatori1.I procedimenti per erogazioni da parte degli Organismi pagatori riconosciuti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, sono sospesi riguardo ai beneficiari nei cui confronti siano pervenute da parte di organismi di accertamento e di controllo, notizie circostanziate di indebite percezioni di erogazioni a carico del bilancio comunitario o nazionale, finche' i fatti non siano definitivamente accertati.
2.I procedimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono riavviati a seguito di presentazione di idonea garanzia da parte dei beneficiari.
3.(( COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 OTTOBRE 2001, N. 381, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 DICEMBRE 2001, N. 441 ))4.(( COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 OTTOBRE 2001, N. 381, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 DICEMBRE 2001, N. 441 ))
5 (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 OTTOBRE 2001, N. 381, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 DICEMBRE 2001, N. 441 ))
Entrata in vigore il 23 ottobre 2001
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