Testo unico-art. 19
Testo unico-art. 19
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267))((55)) ---------------AGGIORNAMENTO (55)
Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ha disposto (con l'art. 273, comma 5) che "Fino all'entrata in vigore di specifica disposizione in materia, emanata ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, resta fermo il disposto dell'articolo 19 del regio decreto marzo 1934, n. 383, per la parte compatibile con l'ordinamento vigente".
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267))((55)) ---------------AGGIORNAMENTO (55)
Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ha disposto (con l'art. 273, comma 5) che "Fino all'entrata in vigore di specifica disposizione in materia, emanata ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, resta fermo il disposto dell'articolo 19 del regio decreto marzo 1934, n. 383, per la parte compatibile con l'ordinamento vigente".