Testo unico-art. 19

Art. 19.

((Il prefetto rappresenta il potere esecutivo nella provincia.

Esercita, le attribuzioni a lui demandate dalle leggi e dai regolamenti e promuove, ove occorra, il regolamento di attribuzioni tra l'autorita' amministrativa e l'autorita' giudiziaria.

Vigila sull'andamento di tutte le pubbliche Amministrazioni e adotta, in caso di urgente necessita', i provvedimenti indispensabili nel pubblico interesse nei diversi rami di servizio.

Ordina le indagini necessarie nei riguardi delle Amministrazioni locali sottoposte alla sua vigilanza.

Invia appositi commissari presso le Amministrazioni degli enti locali territoriali e istituzionali, per compiere, in caso di ritardo o di omissione da parte degli organi ordinari, previamente e tempestivamente invitati a provvedere, atti obbligatori per legge o per reggerle, per il periodo di tempo strettamente necessario, qualora non possano, per qualsiasi ragione, funzionare.

Tutela l'ordine pubblico e sovraintende alla pubblica sicurezza, dispone della forza pubblica e puo' richiedere l'impiego di altre forze armate.

Presiede gli organi consultivi, di controllo e giurisdizionali sedenti presso la prefettura.))
Entrata in vigore il 13 giugno 1949

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