Art 1
Art. 1.
Per i personali civili, militari ed operai dipendenti dall'Amministrazione della guerra, le pratiche tendenti al riconoscimento da causa di servizio delle ferite, lesioni ed infermita' comunque produttrici di minorazione fisica o psichica o di morte, verranno istruite a cura del comandante del Corpo o del capo dell'ufficio, al quale il militare, impiegato, operaio ed agente appartiene e decise da una Commissione medica presso un ospedale militare, secondo le norme indicate nei seguenti articoli.
Per i personali civili, militari ed operai dipendenti dall'Amministrazione della guerra, le pratiche tendenti al riconoscimento da causa di servizio delle ferite, lesioni ed infermita' comunque produttrici di minorazione fisica o psichica o di morte, verranno istruite a cura del comandante del Corpo o del capo dell'ufficio, al quale il militare, impiegato, operaio ed agente appartiene e decise da una Commissione medica presso un ospedale militare, secondo le norme indicate nei seguenti articoli.