Art 1

Art. 1.


Per i personali civili, militari ed operai dipendenti dall'Amministrazione della guerra, le pratiche tendenti al riconoscimento da causa di servizio delle ferite, lesioni ed infermita' comunque produttrici di minorazione fisica o psichica o di morte, verranno istruite a cura del comandante del Corpo o del capo dell'ufficio, al quale il militare, impiegato, operaio ed agente appartiene e decise da una Commissione medica presso un ospedale militare, secondo le norme indicate nei seguenti articoli.
Entrata in vigore il 18 marzo 1926
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