norme relative agli scrutini
Art. 14. Norme relative agli scrutini1.Lo scrutinio per merito comparativo consiste nel giudizio sulla completa personalita' dell'impiegato emesso sulla base dei titoli risultanti dal fascicolo personale e dallo stato matricolare con particolare riferimento ai rapporti informativi e relativi giudizi complessivi.
2.Negli scrutini per merito comparativo si dovra' tenere conto, altresi', degli incarichi e servizi svolti e della qualita' delle funzioni, con particolare riferimento alla competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilita' assunte, anche in relazione alla sede di servizio.
3.Per gli scrutini si applicano le disposizioni previste dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
4.Non e' ammesso a scrutinio il personale del ruolo direttivo ordinario che nei tre anni precedenti lo scrutinio stesso abbia riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. La sospensione dal servizio comporta la deduzione dal computo dell'anzianita' di un periodo pari a quello trascorso dal punito in sospensione dal servizio, nonche' il ritardo di due anni nella promozione o nell'aumento periodico dello stipendio o nella attribuzione di una classe superiore di stipendio con la decorrenza di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, e successive modificazioni. Tale ritardo e' elevato a tre anni se la sospensione dalla qualifica e' superiore a quattro mesi.
Note all'art. 14:
- L'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (riodinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato) e' il seguente:
"Art. 40 (Decorrenza delle promozioni per scrutinio). - Gli scrutini per le promozioni sono tenuti due volte all'anno, entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre.
Salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 15, le promozioni sono conferite seguendo l'ordine di graduatoria, con effetto, rispettivamente, dal 1o luglio e dal 1o gennaio successivi.
E' ammesso agli scrutini il personale che matura la prescritta anzianita', rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.
L'impiegato delle carriere esecutive o ausiliarie puo' rinunziare alla promozione conseguita, entro quindici giorni dalla comunicazione; in tal caso la promozione stessa e' conferita ad altro impiegato, secondo l'ordine di graduatoria dello scrutinio. E' fatta salva la facolta' dell'amministrazione di non accettare, per esigenze di servizio, la rinunzia alla promozione.".
- L'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449 (Determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell'art. 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395), e' il seguente:
"2. Essa comporta il ritardo di un anno nell'aumento periodico dello stipendio o nella attribuzione della classe di stipendio superiore, a decorrere dal giorno in cui verrebbe a maturare il primo beneficio successivo alla data nella quale la mancanza e' stata rilevata".
2.Negli scrutini per merito comparativo si dovra' tenere conto, altresi', degli incarichi e servizi svolti e della qualita' delle funzioni, con particolare riferimento alla competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilita' assunte, anche in relazione alla sede di servizio.
3.Per gli scrutini si applicano le disposizioni previste dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
4.Non e' ammesso a scrutinio il personale del ruolo direttivo ordinario che nei tre anni precedenti lo scrutinio stesso abbia riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. La sospensione dal servizio comporta la deduzione dal computo dell'anzianita' di un periodo pari a quello trascorso dal punito in sospensione dal servizio, nonche' il ritardo di due anni nella promozione o nell'aumento periodico dello stipendio o nella attribuzione di una classe superiore di stipendio con la decorrenza di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, e successive modificazioni. Tale ritardo e' elevato a tre anni se la sospensione dalla qualifica e' superiore a quattro mesi.
Note all'art. 14:
- L'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (riodinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato) e' il seguente:
"Art. 40 (Decorrenza delle promozioni per scrutinio). - Gli scrutini per le promozioni sono tenuti due volte all'anno, entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre.
Salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 15, le promozioni sono conferite seguendo l'ordine di graduatoria, con effetto, rispettivamente, dal 1o luglio e dal 1o gennaio successivi.
E' ammesso agli scrutini il personale che matura la prescritta anzianita', rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.
L'impiegato delle carriere esecutive o ausiliarie puo' rinunziare alla promozione conseguita, entro quindici giorni dalla comunicazione; in tal caso la promozione stessa e' conferita ad altro impiegato, secondo l'ordine di graduatoria dello scrutinio. E' fatta salva la facolta' dell'amministrazione di non accettare, per esigenze di servizio, la rinunzia alla promozione.".
- L'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449 (Determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell'art. 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395), e' il seguente:
"2. Essa comporta il ritardo di un anno nell'aumento periodico dello stipendio o nella attribuzione della classe di stipendio superiore, a decorrere dal giorno in cui verrebbe a maturare il primo beneficio successivo alla data nella quale la mancanza e' stata rilevata".
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