norme relative agli scrutini
Art. 14. Norme relative agli scrutini1.Lo scrutinio per merito comparativo consiste nel giudizio sulla completa personalita' ((del dipendente)) emesso sulla base dei titoli risultanti dal fascicolo personale e dallo stato matricolare con particolare riferimento ai rapporti informativi e relativi giudizi complessivi.
2.Negli scrutini per merito comparativo si ((tiene)) conto, altresi', degli incarichi e servizi svolti e della qualita' delle funzioni, con particolare riferimento alla competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilita' assunte, anche in relazione alla sede di servizio ((attribuendo valore di titolo preferenziale al positivo espletamento di incarichi di comando di reparto negli istituti penitenziari)).
3.Per gli scrutini si applicano le disposizioni previste dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
4.((Non sono ammessi a scrutinio i funzionari che nei tre anni precedenti lo scrutinio abbiano)) riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. La sospensione dal servizio comporta la deduzione dal computo dell'anzianita' di un periodo pari a quello trascorso dal punito in sospensione dal servizio, nonche' il ritardo di due anni nella promozione o nell'aumento periodico dello stipendio o nella attribuzione di una classe superiore di stipendio con la decorrenza di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, e successive modificazioni. Tale ritardo e' elevato a tre anni se la sospensione dalla qualifica e' superiore a quattro mesi.
((4-bis. Sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione di carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria decide una commissione presieduta dal Capo del Dipartimento e composta da quattro direttori generali in servizio nell'Amministrazione penitenziaria e nell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunita', nominati ogni triennio dal Ministro della giustizia con proprio decreto. Le funzioni di segretario sono svolte da funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in servizio nella sede centrale dell'amministrazione penitenziaria. Il Capo del Dipartimento puo' delegare le funzioni di presidente al vice capo del Dipartimento.))((4-ter. La Commissione formula la graduatoria di merito predisposta sulla base dei criteri di valutazione determinati, con decreto del Capo del Dipartimento.))
4-quater. La nomina dei componenti e del segretario della commissione viene conferita con provvedimento del Ministro della giustizia.
((4-quinquies. La commissione di cui al comma 4-bis decide sui ricorsi gerarchici proposti dal personale della carriera dei funzionari avverso la valutazione annuale ed il rapporto informativo)).
2.Negli scrutini per merito comparativo si ((tiene)) conto, altresi', degli incarichi e servizi svolti e della qualita' delle funzioni, con particolare riferimento alla competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilita' assunte, anche in relazione alla sede di servizio ((attribuendo valore di titolo preferenziale al positivo espletamento di incarichi di comando di reparto negli istituti penitenziari)).
3.Per gli scrutini si applicano le disposizioni previste dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
4.((Non sono ammessi a scrutinio i funzionari che nei tre anni precedenti lo scrutinio abbiano)) riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. La sospensione dal servizio comporta la deduzione dal computo dell'anzianita' di un periodo pari a quello trascorso dal punito in sospensione dal servizio, nonche' il ritardo di due anni nella promozione o nell'aumento periodico dello stipendio o nella attribuzione di una classe superiore di stipendio con la decorrenza di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, e successive modificazioni. Tale ritardo e' elevato a tre anni se la sospensione dalla qualifica e' superiore a quattro mesi.
((4-bis. Sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione di carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria decide una commissione presieduta dal Capo del Dipartimento e composta da quattro direttori generali in servizio nell'Amministrazione penitenziaria e nell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunita', nominati ogni triennio dal Ministro della giustizia con proprio decreto. Le funzioni di segretario sono svolte da funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in servizio nella sede centrale dell'amministrazione penitenziaria. Il Capo del Dipartimento puo' delegare le funzioni di presidente al vice capo del Dipartimento.))((4-ter. La Commissione formula la graduatoria di merito predisposta sulla base dei criteri di valutazione determinati, con decreto del Capo del Dipartimento.))
4-quater. La nomina dei componenti e del segretario della commissione viene conferita con provvedimento del Ministro della giustizia.
((4-quinquies. La commissione di cui al comma 4-bis decide sui ricorsi gerarchici proposti dal personale della carriera dei funzionari avverso la valutazione annuale ed il rapporto informativo)).
1. TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-06-06, n. 202309539Provvedimento:Leggi di più...- anzianità di servizio·
- art. 42 d.lgs. n. 95/2017·
- collocamento a riposo·
- diritti del personale penitenziario·
- lex specialis derogat generali·
- principio di interpretazione letterale della norma·
- progressione di carriera·
- promozione per merito comparativo·
- qualifica di commissario coordinatore penitenziario·
- scrutinio per merito comparativo
2. TAR Milano, sez. III, sentenza 2024-01-12, n. 202400060Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di provvedimento amministrativo·
- art. 14 d.lgs. 146/2000·
- compensazione delle spese di lite·
- eccesso di potere·
- interpretazione di norma·
- misura cautelare·
- principio di buon andamento dell'attività della P.A.·
- promozione per merito comparativo·
- sanzioni disciplinari·
- sospensione dal servizio·
- triennio di esclusione da scrutinio
3. TAR Roma, sez. V, sentenza breve 2023-05-15, n. 202308299Provvedimento:Leggi di più...- art. 14 del bando di concorso·
- compensazione delle spese di giudizio·
- concorso pubblico·
- esclusione da concorso·
- giudizio di non idoneità·
- giurisprudenza amministrativa·
- oscuramento dei dati personali·
- principio di imparzialità e parità di trattamento·
- requisiti psico-fisici·
- tatuaggi
4. TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 2021-09-09, n. 202109650Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di provvedimento amministrativo·
- anzianità di servizio·
- art. 31 comma 6 DPR 164 del 2002·
- art. 33 DPR 164 del 2002·
- art. 55 comma 10 c.p.a.·
- art. 60 cod. proc. amm.·
- aspettativa sindacale·
- discriminazione ingiusta·
- promozione a qualifica superiore·
- statuto dei lavoratori
5. TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 2021-09-08, n. 202109589Provvedimento:Leggi di più...- competenza del TAR·
- estinzione del giudizio·
- notifica·
- processo amministrativo·
- rinuncia al ricorso·
- spese di lite·
- termine di impugnazione