disposizioni in materia di processo civile telematico

Art. 19. Disposizioni in materia di processo civile telematico1.Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all'articolo 16-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
((01) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, i medesimi dipendenti possono depositare, con le modalita' previste dal presente comma, gli atti e i documenti di cui al medesimo comma."));
1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«((1-bis. Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle corti di appello e' sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, con le modalita' previste dalla normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalita')).»;
((1-bis) al comma 2, quarto periodo, dopo le parole: "dal comma 9-bis" sono inserite le seguenti: "e dall'articolo 16-decies";
1-ter) al comma 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, con decreto non avente natura regolamentare il Ministro della giustizia stabilisce misure organizzative per l'acquisizione anche di copia cartacea degli atti depositati con modalita' telematiche nonche' per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con le predette modalita', nonche' per la gestione e la conservazione delle predette copie cartacee. Con il medesimo decreto sono altresi' stabilite le misure organizzative per la gestione e la conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo a norma dei commi 4 e 8, nonche' ai sensi del periodo precedente."));
((2) al comma 9-bis:
2.1) al primo periodo, dopo le parole: "presenti nei fascicoli informatici" sono inserite le seguenti: "o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche" e dopo le parole: "firma digitale del cancelliere" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "di attestazione di conformita' all'originale";
2.2) al secondo periodo, dopo la parola: "difensore," sono inserite le seguenti: "il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente,"));
((2-bis) al comma 9-septies sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I rapporti riepilogativi di cui al presente comma devono contenere i dati identificativi dell'esperto che ha effettuato la stima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai prospetti riepilogativi delle stime e delle vendite di cui all'articolo 169-quinquies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie. Il prospetto riepilogativo deve contenere anche i dati identificativi dell'ufficiale giudiziario che ha attribuito il valore ai beni pignorati a norma dell'articolo 518 del codice di procedura civile.";
2-ter) dopo il comma 9-septies e' aggiunto il seguente:
"9-octies. Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalita' telematiche sono redatti in maniera sintetica"));
b)((dopo l'articolo 16-novies, introdotto dall'articolo 14, comma 2, del presente decreto)), sono aggiunti i seguenti:
«Art. 16-decies. (Potere di certificazione di conformita' delle copie degli atti ((e dei provvedimenti)) ) - 1. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con modalita' telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto ((processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme,)) attestano la conformita' della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformita' equivale all'originale ((o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento)). ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2015, N. 132)).
«Art. 16-undecies (Modalita' dell'attestazione di conformita') - 1.
Quando l'attestazione di conformita' prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e ((dalla))legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una copia analogica, l'attestazione stessa e' apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia pero' congiunto materialmente alla medesima.
2. Quando l'attestazione di conformita' si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione stessa e' apposta nel medesimo documento informatico.
3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformita' puo' alternativamente essere apposta su un documento informatico separato ((e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalita' stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia)). Se la copia informatica e' destinata alla notifica, l'attestazione di conformita' e' inserita nella relazione di notificazione.
((3-bis. I soggetti di cui all'articolo 16-decies, comma 1, che compiono le attestazioni di conformita' previste dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto))».
((1-bis.All'articolo 3-bis, comma 2, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, le parole: "attestandone la conformita' all'originale a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82" sono sostituite dalle seguenti: "attestandone la conformita' con le modalita' previste dall'articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221"))2.Per gli interventi necessari al completamento del processo civile telematico e degli ulteriori processi di digitalizzazione del Ministero della giustizia, ivi compresa la tenuta, con modalita' informatiche, degli albi e degli elenchi dei consulenti tecnici, dei periti presso il tribunale, dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita, e' autorizzata la spesa di euro 44,85 milioni per l'anno 2015, di euro 3 milioni per l'anno 2016, di euro 2 milioni per l'anno 2017 e di euro 1 milione ((annui)) a decorrere dall'anno 2018.
((2-bis.Al codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all'articolo 58, comma 2, dopo le parole: "comunicazione telematica," sono inserite le seguenti: "ivi incluso il Ministero della giustizia,";
b)all'articolo 71, comma 1, dopo le parole: "di concerto con" sono inserite le seguenti: "il Ministro della giustizia e con"))
Entrata in vigore il 23 novembre 2015
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