uffici stampa

Art. 9. Uffici stampa1.Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attivita' e' in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa.
2.Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale e' costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui all'articolo 5, utilizzato con le modalita' di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione per le medesime finalita'.
3.L'ufficio stampa e' diretto da un coordinatore, che assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale, sulla base delle direttive impartite dall'organo di vertice dell'amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestivita' delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell'amministrazione.
4.I coordinatori e i componenti dell'ufficio stampa non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi incarichi, attivita' professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. Eventuali deroghe possono essere previste dalla contrattazione collettiva di cui al comma5.
5. Negli uffici stampa l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all'art. 9:
- Per il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda la precedente nota all'art. 1.
- Il testo del comma 6 dell'art. 7 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, cosi' come da ultimo modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, e' il seguente:
"6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.".
Entrata in vigore il 13 giugno 2000

Sentenze42


  • 1. TAR Torino, sez. III, sentenza breve 2023-09-13, n. 202300751
    Provvedimento:
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    • art. 60 c.p.a.·
    • art. 73 c.p.a.·
    • clausole escludenti·
    • concorso pubblico·
    • conseguenze dell'annullamento del bando·
    • difetto di legittimazione·
    • interesse ad agire·
    • legittimazione attiva·
    • principio di sussidiarietà·
    • requisiti di ammissione

  • 2. TAR Roma, sez. IV, sentenza 2024-04-26, n. 202408237
    Provvedimento:
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    • art. 916 C.O.M.·
    • discrezionalità amministrativa·
    • eccesso di potere·
    • interesse pubblico·
    • misure cautelari·
    • onere della prova·
    • procedimento penale·
    • sospensione precauzionale dall'impiego·
    • trasparenza e comunicazione·
    • violazione art. 3 L. 241/90

  • 3. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-09-17, n. 202407606
    Provvedimento:
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    • annullamento di bando di concorso·
    • art. 9 legge 150/2000·
    • autotutela amministrativa·
    • cessazione della materia del contendere·
    • compensazione delle spese di lite·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • iscrizione all'Albo dei Giornalisti·
    • requisiti di ammissione ai concorsi pubblici·
    • violazione dei principi di buon andamento

  • 4. TAR Bari, sez. I, sentenza 2022-11-10, n. 202201521
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    • annullamento di atti amministrativi·
    • art. 17, comma 1 bis del D.Lgs. 165/2001·
    • art. 22 D.Lgs. 75/2017·
    • art. 52 D.Lgs. 165/2001·
    • art. 70 quinquies del C.C.N.L. del 2018·
    • art. 7 della legge 150/2000·
    • art. 8 e 13 del C.C.N.L. del 2018·
    • art. 90 T.U.E.L.·
    • compatibilità degli incarichi con il profilo professionale·
    • compensazione delle spese processuali·
    • disparità di trattamento·
    • eccesso di potere·
    • incarichi di responsabilità·
    • irricevibilità e inammissibilità delle censure·
    • motivi aggiunti·
    • procedura selettiva·
    • progressioni di carriera·
    • prospetti di valutazione dei titoli·
    • regolamento dei concorsi e delle selezioni·
    • ricostruzione della carriera lavorativa·
    • risarcimento del danno·
    • tutela della privacy·
    • valutazione dei titoli·
    • valutazione dei titoli nell'ambito delle progressioni verticali

  • 5. TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2021-05-26, n. 202101089
    Provvedimento:
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    • annullamento di atti amministrativi·
    • autonomia dell'ufficio stampa·
    • carenza di interesse·
    • compensazione delle spese di lite·
    • direttiva del 7.02.2002·
    • improcedibilità del ricorso·
    • limitazione delle funzioni dell'ufficio stampa·
    • modifica della macrostruttura organizzativa·
    • riassetto organizzativo·
    • violazione della L. n. 150/2000
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