Art 67

Art. 67.

La cancelleria della Corte di cassazione comunica senza ritardo copia del ricorso al procuratore generale presso la stessa Corte, e richiede gli atti del procedimento alla Segreteria della Commissione centrale, che ne cura la immediata trasmissione.

Pervenuti gli atti e trascorsi i termini di cui all'articolo precedente, il Primo Presidente della Corte di cassazione fissa l'udienza in cui il ricorso deve essere discusso, nomina il relatore e dispone che gli atti siano comunicati al pubblico ministero.

Il provvedimento che stabilisce l'udienza per la discussione del ricorso e' comunicato alle parti almeno quindici giorni prima.
L'interessato, nell'udienza stabilita, e' ammesso ad esporre le sue difese personalmente o per mezzo di un avvocato iscritto nell'albo speciale di cui all'art. 33 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, munito di mandato speciale.

La Corte decide, sentite le conclusioni del pubblico ministero.

Si osservano, per il rimanente, le disposizioni, in quanto applicabili, del procedimento davanti alla Corte di cassazione in materia civile.
Entrata in vigore il 30 gennaio 1934

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