Art 23

Art. 23.((Esaurite le operazioni di cui all'articolo 22, i presidenti delle sottocommissioni di cui all'articolo 22, comma 4, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, ne danno comunicazione al presidente della Corte di appello il quale, anche per il tramite di persona incaricata, dispone il trasferimento delle buste contenenti gli elaborati redatti dai candidati alla Corte di appello individuata ai sensi dell'articolo 15, commi quarto e quinto, presso la quale deve essere effettuata la correzione, a mezzo di consegna all'ispettore di polizia penitenziaria appositamente delegato dal Capo del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

II presidente della Corte di appello individuata ai sensi dell'articolo 15, commi quarto e quinto, presso la quale deve essere effettuata la correzione, riceve, anche per il tramite di persona incaricata, le buste contenenti gli elaborati e ne ordina la consegna ai presidenti delle sottocommissioni, i quali, attestato il corretto ricevimento delle buste, dispongono l'inizio delle operazioni di revisione degli elaborati ivi contenuti.

All'esito delle operazioni di correzione degli elaborati, il presidente della Corte di appello individuata ai sensi dell'articolo 15, commi quarto e quinto, riceve dai presidenti delle sottocommissioni di cui all'articolo 22, comma 4, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, le buste contenenti gli elaborati, i relativi verbali attestanti le operazioni di correzione e i giudizi espressi, e ne dispone il trasferimento alla Corte di appello di appartenenza dei candidati, presso la quale ha luogo la prova orale. Il trasferimento e' effettuato con le modalita' indicate nei commi precedenti))

La commissione, anche nel caso di suddivisione in sottocommissioni, compie la revisione dei lavori scritti nel piu' breve tempo e comunque non piu' tardi di sei mesi dalla conclusione delle prove: il prolungamento di detto termine puo' essere disposto una sola volta, e comunque per non oltre novanta giorni, con provvedimento del presidente della corte d'appello, per motivi eccezionali e debitamente accertati.

La commissione assegna il punteggio a ciascuno dei tre lavori raggruppati ai sensi dell'articolo 22, comma 4, dopo la lettura di tutti e tre, con le norme stabilite nell'articolo 17- bis.

La Commissione, nel caso in cui accerti che il lavoro sia in tutto o in parte copiato da altro lavoro o da qualche pubblicazione, annulla la prova. Deve pure essere annullato l'esame dei candidati che comunque si siano fatti riconoscere.
Entrata in vigore il 14 dicembre 2009

Sentenze+500


  • 1. TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2023-12-11, n. 202300882
    Provvedimento:
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    • compensazione delle spese di lite·
    • difetto di motivazione·
    • discrezionalità tecnica delle commissioni di esame·
    • esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • non ammissione alle prove orali·
    • oscuramento delle generalità·
    • trasparenza della valutazione·
    • violazione art. 17-bis, comma 2, R.D. n. 37 del 1934·
    • violazione art. 22, comma 9, R.D.L. n. 1578 del 1933

  • 2. TAR Ancona, sez. II, sentenza 2023-09-08, n. 202300547
    Provvedimento:
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    • compensazione delle spese processuali·
    • discrezionalità tecnica della commissione esaminatrice·
    • eccesso di potere·
    • esame di abilitazione alla professione di avvocato·
    • improcedibilità del ricorso·
    • ordinanza cautelare·
    • principio di anonimato·
    • prova per veritate·
    • rinnovazione della valutazione delle prove·
    • valutazione delle prove scritte

  • 3. TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-05-29, n. 202301290
    Provvedimento:
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    • annullamento verbale di esame·
    • art. 35 c.p.a.·
    • carenza di interesse·
    • eccesso di potere per difetto di motivazione·
    • improcedibilità del ricorso·
    • non ammissione alla prova orale·
    • principio del giusto procedimento·
    • sospensione del ricorso·
    • spese compensate·
    • valutazione discrezionale delle commissioni esami·
    • violazione art. 3 Legge 241/1990·
    • violazione art. 46 e 49 Legge 247/2017

  • 4. TAR Catania, sez. I, sentenza 2024-05-02, n. 202401588
    Provvedimento:
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    • art. 24 Cost.·
    • art. 3 L. n. 241/1990·
    • art. 97 Cost.·
    • criteri di valutazione delle prove scritte·
    • delibera della Commissione Centrale·
    • difetto di motivazione·
    • disappartenenza dei voti numerici·
    • discrezionalità tecnica·
    • eccesso di potere·
    • esame di abilitazione alla professione forense·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • gratuito patrocinio·
    • valutazione unitaria degli elaborati·
    • violazione dei criteri di valutazione

  • 5. TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2023-06-08, n. 202303532
    Provvedimento:
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    • accesso agli atti amministrativi·
    • art. 23 del R.D. n. 37/1934·
    • esame di abilitazione alla professione forense·
    • improcedibilità del ricorso·
    • non ammissione alle prove orali·
    • ricorrezione degli elaborati scritti·
    • risarcimento del danno·
    • sospensione cautelare·
    • valutazione delle prove·
    • violazione delle garanzie di anonimato
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