Art 51

Art. 51.

Chiusa la discussione, il Direttorio delibera fuori della presenza dell'incolpato e del difensore.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dello articolo 473 del codice di procedura penale.

La decisione e' redatta dal relatore e deve contenere la esposizione dei fatti, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, del mese e dell'anno in cui e' pronunziata e la sottoscrizione del Presidente e del segretario. Essa e' pubblicata mediante deposito dell'originale negli uffici di segreteria.


Entrata in vigore il 30 gennaio 1934

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