riscossione coattiva

Art. 12. Riscossione coattiva1.Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalita' indicate nel comma 3 dell'articolo 10, entro il termine di (( sessanta giorni )) dalla notificazione dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni ((. . .)).
Entrata in vigore il 27 dicembre 2006
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