occupazioni temporanee. disciplina e tariffe

Art. 45. Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe((1.Per le occupazioni temporanee la tassa e' commisurata alla effettiva superficie occupata ed e' graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'articolo 42, comma 3, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. I tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sono deliberati dal comune o dalla provincia in riferimento alle singole fattispecie di occupazione. In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa e' ridotta in misura compresa tra il 20 ed il 50 per cento.
2.La tassa si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione in base alle seguenti misure giornaliere di tariffa :
a)occupazioni di suolo comunale:


CLASSI Minima Massima
DI per mq. per mq.
COMUNI lire lire
- - -
Classe I . . . . . . . . . .2.000 12.000
Classe II . . . . . . . . . 1.500 10.000
Classe III . . . . . . . . .1.500 8.000
Classe IV . . . . . . . . . . 750 6.000
Classe V . . . . . . . . . . .750 4.000



b)occupazioni di suolo provinciale:
minima lire 750 mq., massima lire 4.000 mq.
c)occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: la tariffa di cui alle lettere a) e b) puo' essere ridotta fino ad un terzo. In ogni caso le misure di tariffa di cui alle lettere a) e b) determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a lire 250 al metro quadrato per giorno per i comuni di classe I, II e III e a lire 150 per metro quadrato e per giorno per i comuni di classe IV e V, per le province e per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonche' per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive.
3.I comuni e le province possono deliberare di non assoggettare alla tassa le occupazioni con tende e simili, fisse o retrattibili; in ogni caso le tariffe non possono essere superiori al 30 per cento della tariffa ordinaria. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche gia' occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesimi. ))4.Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa puo' essere aumentata in misura non superiore al 50 per cento.
5.Le tariffe, di cui ai precedenti commi, sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto. Sono ridotte rispettivamente dell'80 per cento e del 50 per cento le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e le tariffe per le occupazioni temporanee per i fini di cui all'art. 46.
6.Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a cio' destinate dal comune o dalla provincia sono soggette alla tassa con tariffa che puo' essere variata in aumento o in diminuzione fino al 30 per cento.
6-bis.Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attivita' edilizia possono essere ridotte fino al 50 per cento.
7.Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria e' ridotta dell'80 per cento.
8.Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, il comune o la provincia dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento.((9))


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AGGIORNAMENTO (9)
La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 9, comma 63) che "I comuni e le province, anche in deroga agli articoli 44 e seguenti del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono con apposite deliberazioni:
a) stabilire la non applicazione della tassa sui passi carrabili;
b) esonerare dalla tassa le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a cio' destinate o commisurare la tassa alla superficie dei singoli posti assegnati;
c) esonerare dalla tassa le occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attivita' agricola nei comuni classificati montani;
d) attribuire alle deliberazioni di cui al presente comma anche effetto retroattivo per gli anni nei quali non abbiano applicato la rispettiva tassa;
e) i comuni e le province possono fissare nel regolamento un ammontare comunque non superiore a lire 20 mila al di sotto del quale la tassa per l'occupazione permanente o temporanea di spazi ed aree pubbliche non e' dovuta."
Entrata in vigore il 29 dicembre 1995
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