criteri di determinazione della tassa per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo

Art. 47. Criteri di determinazione della tassa
per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo1.La tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 46 e' determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade comunali o provinciali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitu' di pubblico passaggio, secondo i criteri indicati nel comma2.
2. La tassa va determinata in base ai seguenti limiti minimi e massimi:
a)strade comunali, da lire 250.000 a lire 500.000 per km. lineare o frazione;
b)strade provinciali, da lire 150.000 a lire 300.000 per km. lineare o frazione.
2-bis.Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica. (( I communi e le province possono, con delibera, estendere la non applicazione anche alle annualita' pregresse )).
3.Per le occupazioni con seggiovie e funivie, la tassa annuale e' dovuta, fino ad un massimo di cinque km. lineari, entro i limiti minimi e massimi da lire 100.000 a lire 200.000. Per ogni chilometro o frazione superiore a cinque km. e' dovuta una maggiorazione da lire 20.000 a lire 40.000.
4.I comuni e le province che provvedono alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, hanno diritto di imporre, oltre la tassa di cui al comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non puo' superare complessivamente, nel massimo, il 50 per cento delle spese medesime.
5.Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, la tassa, in deroga a quanto disposto dall' art. 45, e' determinata e applicata dai comuni e dalle province in misura forfetaria sulla base delle seguenti misure minime e massime:
a)occupazioni del sottosuolo o soprassuolo comunale fino a un chilometro lineare di durata non superiore a trenta giorni
Tassa complessiva:
Classi I, II e I III minima lire 20.000 massima lire 50.000;
Classi IV e V minima lire 10.000 massima lire 30.000;
b)occupazioni del sottosuolo o sop rassuolo provinciale fino ad un
chilometro lineare di durata non superiore a trenta giorni
Tassa complessiva
minima lire 10.000 massima lire 30.000.
La tassa di cui alle lettere a) e b) e' aumentata del 50 per cento per le occupazioni superiori al chilometro lineare. Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore a trenta giorni, la tassa va maggiorata nelle seguenti misure percentuali:
1) occupazioni di durata non superiore a no vanta giorni: 30 per cento;
2) occupazioni di durata superiore a novanta gi orni e fino a 180 giorni: 50 per cento;
3) occupazioni di durata maggiore: 100 per cento.(9)


----------------



AGGIORNAMENTO (9)
La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 9, comma 63) che "I comuni e le province, anche in deroga agli articoli 44 e seguenti del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono con apposite deliberazioni:
a) stabilire la non applicazione della tassa sui passi carrabili;
b) esonerare dalla tassa le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a cio' destinate o commisurare la tassa alla superficie dei singoli posti assegnati;
c) esonerare dalla tassa le occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attivita' agricola nei comuni classificati montani;
d) attribuire alle deliberazioni di cui al presente comma anche effetto retroattivo per gli anni nei quali non abbiano applicato la rispettiva tassa;
e) i comuni e le province possono fissare nel regolamento un ammontare comunque non superiore a lire 20 mila al di sotto del quale la tassa per l'occupazione permanente o temporanea di spazi ed aree pubbliche non e' dovuta."
Entrata in vigore il 30 settembre 1997
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi