Prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni

Art. 20.Prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni1.La persona handicappata sostiene le prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap. 2.Nella domanda di partecipazione al concorso e all'esame per l'abilitazione alle professioni il candidato specifica l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi. ((2-bis.La persona handicappata affetta da invalidita' uguale o superiore all'80% non e' tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista.))
Entrata in vigore il 24 giugno 2014
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