Art 4
Art. 4. Elezioni degli organi degli ordini professionali ((e disposizioni
in materia di abilitazione e di titolo professionale))1.Fatto salvo quanto previsto all'articolo 1-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, al fine di consentire il rinnovo degli organi degli ordini professionali interessati secondo il sistema elettorale disciplinato dal regolamento previsto dall'articolo 4, comma 3, del ((regolamento di cui al))decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, le elezioni degli enti territoriali sono indette alla data del 15 settembre 2005, mentre quelle per il rinnovo dei consigli nazionali si svolgono alla data del 15 novembre 2005. Ove il mandato non abbia piu' lunga durata, i consigli scadono al momento della proclamazione degli eletti.
2.Le elezioni per il rinnovo dei consigli dell'ordine degli psicologi sono indette entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine stabilito dal terzo periodo del comma 1 dell'articolo 1-septies del citato decreto-legge n. 7 del 2005. Ove il mandato non abbia piu' lunga durata, i consigli scadono al momento della proclamazione degli eletti.
((2-bis.Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela.))
in materia di abilitazione e di titolo professionale))1.Fatto salvo quanto previsto all'articolo 1-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, al fine di consentire il rinnovo degli organi degli ordini professionali interessati secondo il sistema elettorale disciplinato dal regolamento previsto dall'articolo 4, comma 3, del ((regolamento di cui al))decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, le elezioni degli enti territoriali sono indette alla data del 15 settembre 2005, mentre quelle per il rinnovo dei consigli nazionali si svolgono alla data del 15 novembre 2005. Ove il mandato non abbia piu' lunga durata, i consigli scadono al momento della proclamazione degli eletti.
2.Le elezioni per il rinnovo dei consigli dell'ordine degli psicologi sono indette entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine stabilito dal terzo periodo del comma 1 dell'articolo 1-septies del citato decreto-legge n. 7 del 2005. Ove il mandato non abbia piu' lunga durata, i consigli scadono al momento della proclamazione degli eletti.
((2-bis.Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela.))
2. TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2024-04-17, n. 202402554Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di provvedimento amministrativo·
- art. 14 legge 241/1990·
- art. 56 c.p.a.·
- compensazione delle spese·
- concorso pubblico·
- convocazione conferenza di servizi istruttoria·
- domande di concorso errate·
- esclusione da concorso·
- giudizio risarcitorio·
- graduatoria concorsuale·
- misure cautelari·
- rettifica graduatoria·
- sospensione dell'efficacia degli atti amministrativi·
- spese di lite·
- valutazione delle risposte
3. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-12-06, n. 202310551Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
- art. 4, comma 2-bis, D.L. 115/2005·
- cessazione della materia del contendere·
- compensazione delle spese di giudizio·
- consolidamento della posizione giuridica·
- graduatoria di ammissione ai corsi universitari·
- interesse sostanziale·
- principio di consolidamento·
- sospensione dell'efficacia del provvedimento·
- trasferimento tra atenei·
- tutela delle legittime aspettative
4. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-04-11, n. 202403302Provvedimento:Leggi di più...- annullamento degli atti impugnati·
- art. 34, comma 2, C.P.A.·
- art. 4, comma 2 bis, del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115·
- cessazione della materia del contendere·
- conservazione degli atti giuridici·
- improcedibilità del ricorso·
- interesse sostanziale·
- legge 2 agosto 1999 n. 264·
- ragione più liquida·
- violazione del principio di non contestazione
5. TAR Roma, sez. III, sentenza 2023-05-04, n. 202307620Provvedimento:Leggi di più...- accesso ai corsi di laurea a numero chiuso·
- annullamento di atti amministrativi·
- cessazione della materia del contendere·
- compensazione delle spese di lite·
- concorso pubblico·
- determinazione del contingente dei posti·
- disparità di trattamento·
- elusione del giudicato·
- giudicato amministrativo·
- graduatorie di concorso·
- principio di buon andamento e efficienza della pubblica amministrazione·
- principio di consolidamento del diritto·
- principio di legalità·
- principio di proporzionalità·
- tutela del diritto allo studio