Art 4
Art. 4. Elezioni degli organi degli ordini professionali ((e disposizioni
in materia di abilitazione e di titolo professionale))1.Fatto salvo quanto previsto all'articolo 1-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, al fine di consentire il rinnovo degli organi degli ordini professionali interessati secondo il sistema elettorale disciplinato dal regolamento previsto dall'articolo 4, comma 3, del ((regolamento di cui al))decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, le elezioni degli enti territoriali sono indette alla data del 15 settembre 2005, mentre quelle per il rinnovo dei consigli nazionali si svolgono alla data del 15 novembre 2005. Ove il mandato non abbia piu' lunga durata, i consigli scadono al momento della proclamazione degli eletti.
2.Le elezioni per il rinnovo dei consigli dell'ordine degli psicologi sono indette entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine stabilito dal terzo periodo del comma 1 dell'articolo 1-septies del citato decreto-legge n. 7 del 2005. Ove il mandato non abbia piu' lunga durata, i consigli scadono al momento della proclamazione degli eletti.
((2-bis.Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela.))
in materia di abilitazione e di titolo professionale))1.Fatto salvo quanto previsto all'articolo 1-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, al fine di consentire il rinnovo degli organi degli ordini professionali interessati secondo il sistema elettorale disciplinato dal regolamento previsto dall'articolo 4, comma 3, del ((regolamento di cui al))decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, le elezioni degli enti territoriali sono indette alla data del 15 settembre 2005, mentre quelle per il rinnovo dei consigli nazionali si svolgono alla data del 15 novembre 2005. Ove il mandato non abbia piu' lunga durata, i consigli scadono al momento della proclamazione degli eletti.
2.Le elezioni per il rinnovo dei consigli dell'ordine degli psicologi sono indette entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine stabilito dal terzo periodo del comma 1 dell'articolo 1-septies del citato decreto-legge n. 7 del 2005. Ove il mandato non abbia piu' lunga durata, i consigli scadono al momento della proclamazione degli eletti.
((2-bis.Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela.))
1. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-12-29, n. 202211646Provvedimento:Leggi di più...- ammissione ai corsi di laurea·
- cessazione della materia del contendere·
- compensazione delle spese·
- contingente di posti·
- eccesso di potere·
- graduatoria nazionale di merito·
- interesse sostanziale·
- principio di conservazione degli atti giuridici·
- violazione dei principi costituzionali·
- violazione del giusto procedimento·
- violazione delle leggi sulla concorrenza
2. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-08-08, n. 202307672Provvedimento:Leggi di più...- ammissione con riserva·
- art. 4 comma 2 bis d.l. n. 115 del 2005·
- carenza istruttoria·
- cessazione della materia del contendere·
- compensazione delle spese·
- divieto di iscrizioni in sovrannumero·
- graduatoria studenti·
- iscrizione universitaria·
- nulla osta al passaggio/trasferimento·
- principio dell'assorbimento·
- riconoscimento C.F.U.·
- ultrapetizione
3. TAR Roma, sez. 3B, sentenza breve 2023-05-11, n. 202308018Provvedimento:Leggi di più...- atti processuali·
- consolidamento del bene della vita·
- esclusione da concorso pubblico·
- illogicità manifesta·
- impugnazione del bando di concorso·
- onere della prova·
- requisiti di accesso alle classi di concorso·
- requisiti soggettivi di partecipazione·
- violazione del principio del giusto procedimento·
- violazione del principio del legittimo affidamento
4. TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2023-02-10, n. 202302300Provvedimento:Leggi di più...- ammissione con riserva·
- annullamento di atti amministrativi·
- art. 12 del Decreto Calabria·
- art. 73 c.p.a.·
- cessazione della materia del contendere·
- compensazione delle spese·
- difetto di istruttoria e motivazione·
- formazione specifica in medicina generale·
- graduatoria concorso·
- graduatoria non idoneità·
- graduatoria riservata·
- linee guida regionali·
- quantificazione dei costi di organizzazione dei corsi·
- reintegrazione in forma specifica·
- riparto dei posti per la formazione medica·
- sospensione del giudizio cautelare
5. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-12-29, n. 202211632Provvedimento:Leggi di più...- abilitazione all'insegnamento·
- art. 2909 c.c.·
- art. 4 comma 2 bis D.L. 30 giugno 2005, n. 115·
- concorsi pubblici·
- decreti ministeriali (DM)·
- diploma magistrale·
- discriminazione nel trattamento giuridico·
- graduatorie ad esaurimento (GAE)·
- graduatorie di istituto·
- legittimità costituzionale e comunitaria·
- principio di affidamento·
- principio di assorbimento·
- tutela cautelare