progetti finanziabili

Art. 6. Progetti finanziabili1.Possono essere finanziati, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e nei limiti posti dalla Unione europea, i progetti relativi alla produzione di beni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato o dell'industria ovvero relativi alla fornitura di servizi a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore.
2.Sono esclusi dal finanziamento i progetti che:
a)prevedono investimenti superiori a lire 5 miliardi al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA);
b)non prevedono l'ampliamento della base imprenditoriale, produttiva ed occupazionale;
c)non presentano il requisito della novita' dell'iniziativa;
d)si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.
Entrata in vigore il 6 luglio 2000
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